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Adozioni: la convenzione dell'Aja

23 lug 2004
Adozioni: la convenzione dell'Aja
La Convenzione vuole garantire che le adozioni internazionali si facciano nell’interesse del minore e nel rispetto dei diritti fondamentali che sono riconosciuti ai bambini sul piano internazionale. Inoltre intende creare un sistema di cooperazione fra gli Stati firmatari, per assicurare il rispetto di queste garanzie e quindi prevenire la sottrazione, la vendita e la tratta dei minori. La Repubblica di San Marino ha già una legge che regola le adozioni internazionali, ma aderendo alla Convenzione dell’Aja del ‘93, intende garantire ogni sorta di tutela possibile ai più piccoli. Sul Titano l’adozione è consentita ai coniugi o alla singola persona in possesso di tre requisiti: aver compiuto 25 anni, essere in grado di educare, istruire e mantenere i minori che si intendono adottare, aver superato l’età del figlio adottivo di almeno 18 anni e di non più di 45. L’adozione di bimbi stranieri è consentita a favore di minori che non abbiano superato i 14 anni di età. Regole flessibili per chi intende diventare genitore ma estremamente severe quando si tratta di verificare lo stato di adottabilità, proprio per evitare ogni tipo di illecito. Questo è anche l’obiettivo principale della Convenzione. Ogni Stato infatti indica una Autorità Centrale che, cooperando con quelle degli altri Paesi, raccoglie tutte le informazioni necessarie, facilita, segue ed attiva la procedura in vista dell’adozione, ma soprattutto ne garantisce l’integrità morale.

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