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Le auto d'importazione sottostanno alla legislazione sammarinese

6 feb 2009
Superstrada
Superstrada
Le filiali delle case costruttrici di veicoli che attendono il rilascio del codice di antifalsificazione, potranno comunque immatricolare i loro veicoli purché il codice venga acquisito entro il prossimo 30 giugno. Lo precisa una circolare dell’Agenzia delle Entrate che dedica una parte del documento alla Repubblica di San Marino. Gli operatori del Titano che acquistano auto all’estero non sono soggetti a censimento al momento dell’ingresso in territorio italiano. Ciò comporta l’esclusione dal versamento dell’Iva altrimenti dovuta tramite modello “Iva auto Ue”.
Alla base del contenuto della circolare i “particolari rapporti commerciali tra San Marino e Italia”. Un’auto d’importazione quindi, immatricolata nella Repubblica di San Marino, è soggetta al pagamento delle imposte previste dalla legislazione sammarinese.
Gli acquisti invece effettuati da concessionari o comunque da operatori di San Marino sono da assimilare alle importazioni alle quali però non si accompagnano le classiche formalità doganali. L’accordo Italia-San Marino prevede semplicemente che ai fini dell’immatricolazione venga presentata alla Motorizzazione Civile la documentazione comprovante il versamento dell’Iva eseguito dall’operatore presso l’Ufficio Tributario della Repubblica.

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