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Caso Guzzetta: per i Garanti può esercitare le funzioni del Magistrato Dirigente ma sulla avocazione dei fascicoli rimanda ad una successiva decisione

25 lug 2019
Caso Guzzetta: per i Garanti può esercitare le funzioni del Magistrato Dirigente ma sulla avocazione dei fascicoli rimanda ad una successiva decisione

Il Collegio Garante dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale posta dalle forze di opposizione contro la legge qualificata numero 1 del 2019, che “attribuisce al dirigente del tribunale i poteri del magistrato dirigente senza che questi sia riconosciuto quale organo giudiziario da una apposita legge costituzionale”. Nella stessa sentenza, emessa il 23 luglio, i Saggi sollevano però d'ufficio la questione di illegittimità costituzionale relativamente alla avocazione dei fascicoli, da parte dello stesso magistrato dirigente. I Saggi ritengono infatti degne di considerazione sia la tesi dell'Avvocatura dello Stato, secondo cui tale attività costituirebbe “una esplicazione del potere di sorveglianza attribuito al Dirigente del Tribunale”; sia quella delle opposizioni secondo cui “si tratta di funzione giurisdizionale perché il Dirigente deve preventivamente avocare a sé il procedimento e pronunciare un provvedimento che presuppone analisi e valutazione della situazione processuale”. Pertanto in attesa di esprimersi nuovamente, il Collegio assegna ai ricorrenti, al Procuratore del Fisco e allo Stato il termine di 20 giorni per la costituzione in giudizio nel sindacato sollevato. 

Espressa soddisfazione da parte di Adesso.sm.


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