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Collegio Garante: dichiarata inammissibile, “per carenza del requisito dell'attualità”, la questione sollevata da 2 giudici Inquirenti

Il caso di specie era quello di un procedimento in fase istruttoria nel quale tutti i giudici inquirenti, chi per astensione, chi per ricusazione, non possono esercitare la propria funzione

22 apr 2020

La questione, pur prettamente tecnica, ha non pochi elementi di interesse; poiché tipica di un microstato, con un solo Tribunale e per di più di piccole dimensioni. In queste condizioni è possibile si verifichi una condizione di impasse in fase istruttoria: ovvero che tutti i giudici inquirenti – per vari motivi – non possano esercitare la propria funzione; situazione che in particolare può verificarsi se, ad essere oggetto di indagini, sia un altro magistrato. Nel caso di specie, all'origine di tutto, vi è un procedimento per diffamazione nei confronti di un commissario della legge, ed ex dirigente del Tribunale. A sollevare il sindacato di legittimità costituzionale sono stati allora due Giudici inquirenti – Laura di Bona e Antonella Volpinari – cui era stato assegnato il caso, dopo l'accoglimento di una richiesta di ricusazione dell'altro loro collega. Il fatto è che la parte querelante aveva poi presentato la stessa istanza anche nei loro confronti; inducendole a richiedere l'astensione facoltativa per ragioni di opportunità: accolta in seguito dal Giudice per i rimedi straordinari. Rivolgendosi al Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme, Di Bona e Volpinari hanno chiesto dunque la verifica di costituzionalità di un combinato disposto di norme, “nella parte in cui non prevedono l'attribuzione delle funzioni inquirenti, in via sostitutiva, in capo ad alcun giudice – eventualmente anche diverso dal Commissario della Legge” - nell'ipotesi in cui tutti i magistrati assegnati all'ufficio inquirente “siano incompatibili o comunque impossibilitati o esautorati in concreto” dall'esercizio della propria funzione. Tutto ciò, a loro avviso, potrebbe portare a ritardi o definitivi incagli dei relativi processi; oltre a violazioni del diritto alla difesa.

L'Avvocatura dello Stato, dal canto suo, ha ritenuto la questione infondata anche nel merito. Chiedendo in via subordinata l'estensione al caso in esame del principio già affermato in un'ordinanza dello scorso anno degli stessi Garanti, che aveva “disposto la sospensione dei procedimenti in attesa di un auspicato intervento del Legislatore”. Così anche la Difesa della querelata. Situazioni simili, infatti, si sono già verificate a San Marino. Il Collegio Garante non si è espresso nel merito della questione, ma l'ha dichiarata inammissibile, “per carenza del requisito dell'attualità”; in base alla normativa vigente, infatti – è stato rimarcato -, i Giudici inquirenti possono essere sostituiti, in caso di necessità, da un altro Commissario della Legge normalmente adibito ad altre funzioni. Mentre nel caso di specie la verifica della sussistenza dei motivi di astensione o ricusazione è stata effettuata solo con riferimento ai 3 Giudici dell'Ufficio Inquirente. In concreto, insomma, non si sarebbe ancora verificata la situazione di assoluta mancanza di un giudice.


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