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Collegio Garante: inammissibili entrambi i conflitti di attribuzione

Uno era stato sollevato dalla Reggenza, l'altro da tre consiglieri di opposizione

di Luca Salvatori
1 set 2020
Collegio dei GarantiCollegio dei garanti
Collegio dei garanti

Il Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme ha dichiarato inammissibili due conflitti di attribuzioni: uno sollevato dalla Reggenza nei confronti di nove magistrati; l'altro, dai consiglieri di opposizione Renzi, Boschi e Selva, nei confronti della Reggenza.

Inammissibili entrambi i conflitti di attribuzione in esame, ieri, alla ripresa dell'attività del Collegio Garante, dopo le ferie giudiziarie. Con l'ordinanza 31 agosto 2020 n° 2, i Garanti – (Giuseppe De Vergottini, Presidente; Giovanni Nicolini, Membro Effettivo; Kristina Pardalos, Membro Effettivo) – si sono pronunciati sul conflitto sollevato dalla Reggenza. L'azione era stata attivata in seguito alle richieste di convocazione del Consiglio Giudiziario, inoltrate il 17 e il 31 luglio, da 9 magistrati, per la discussione di precisi argomenti, riferiti alle sedute del 22 luglio del Consiglio Giudiziario e del 24 luglio del Consiglio Giudiziario Plenario. Il Collegio Garante afferma che l'obbligo di convocazione del Consiglio Giudiziario, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, non comporta alcuna menomazione alla piena facoltà della Reggenza di determinare in totale autonomia l'ordine del giorno e quindi il ricorso è inammissibile.

I tre consiglieri di opposizione Nicola Renzi, Luca Boschi e Vladimiro Selva avevano invece sollevato un conflitto di attribuzione nei confronti della Reggenza poiché, in occasione del Consiglio Giudiziario Plenario del 24 luglio, sarebbero state assunte deliberazioni non previste all'ordine del giorno e senza il numero legale. Inoltre sarebbe stata omessa, ai componenti non togati, la trasmissione della documentazione integrativa. Per il Collegio Garante, tali richieste, miranti a dichiarare la non validità della riunione del 24 luglio – quando di fatto venne sollevato dall'incarico il dirigente del tribunale Guzzetta – non integrano un conflitto di attribuzione e non sono quindi di sua competenza ma rientrano nella giurisdizione del Giudice Amministrativo, pertanto, con l'ordinanza n° 3 anche questo ricorso è dichiarato inammissibile.



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