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Decreto Legge 187: nuove misure per locali e eventi a San Marino. Aumentano le sanzioni minime

13 ott 2020
Decreto Legge 187: nuove misure per locali e eventi a San Marino. Aumentano le sanzioni minime

Emesso il nuovo decreto legge, attivo da oggi,  con le misure di contrasto al Covid-19 a San Marino. Obbligatorio l’utilizzo di dispositivi di protezione sui mezzi di trasporto pubblici, in luoghi chiusi aperti al pubblico, ma anche in luoghi sia all’aperto che al chiuso, ove non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro. Esenti dall'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina. Permangono le disposizioni del decreto precedente sull'attività fisica, all'aperto e al chiuso, e su ascensori e funivie.

Per i titolari dei locali aperti al pubblico permane la disposizione di fornire dispositivi igienizzanti, ma diventa obbligatorio curare l'igiene degli spazi e garantire l'utilizzo corretto dei dispositivi di protezione. Ogni locale aperto al pubblico può servire unicamente i clienti che, in base all’applicazione del corretto distanziamento, trovano posto a sedere all’interno dei proprio locale. Inibite quindi le consumazioni in piedi o al banco all’interno dei locali, così come i buffet.

La possibilità di superare queste limitazioni, nel caso di feste, eventi, raduni o manifestazioni, o di qualsiasi evento organizzato privatamente, andrà sottoposta a autorizzazione preventiva della Gendarmeria, con un preavviso di dieci giorni. L'autorizzazione verrà concessa, d'accordo con il Dipartimento di Prevenzione e Protezione Civile, solamente a fronte di opportune misure di controllo e verifica del rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione, da parte degli organizzatori, di un responsabile alla sicurezza professionista, facente capo ad agenzie di vigilanza autorizzate. Gli addetti alla sicurezza, facenti capo al responsabile, dovranno obbligatoriamente essere essere uno ogni cinquanta avventori

Nell'articolo 5 si stabilisce che il personale in servizio nei locali aperti al pubblico ha il dovere di chiedere il rispetto delle disposizioni del decreto ad eventuali avventori che si assembrino nei paraggi dell’attività o a coloro che non rispettino le prescrizioni all'interno. Il personale in servizio è autorizzato ad avvertire le forze di polizia in caso di mancato rispetto della normativa. Le forze di polizia possono da oggi avvalersi anche dell’ausilio dei corpi militari volontari per verificare e garantire che all’esterno delle attività, o comunque in ogni luogo all’aperto e al chiuso, siano rispettate le misure di distanziamento.

Nell'articolo 7 si chiarisce che per eventuali eventi in corso di organizzazione, in cui non sia possibile rispettare i tempi di preavviso previsti, gli organizzatori sono tenuti a effettuare immediatamente la richiesta di autorizzazione alla Gendarmeria che, sentiti il Dipartimento di Prevenzione e la Protezione Civile per quanto di competenza, prenderà in carico con obbligo di risposta entro la data di celebrazione di tali eventi.

La sanzione minima per il mancato rispetto delle normative aumenta da 500 a 1000 euro, mentre la massima rimane di 2000 euro.


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