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Ecco il nuovo decreto: novità sulle mascherine, al massimo in 4 al tavolo, sanzioni pesanti per documentazione falsa

22 dic 2021
Ecco il nuovo decreto: novità sulle mascherine, al massimo in 4 al tavolo, sanzioni pesanti per documentazione falsa

A San Marino dalle 5 del mattino di giovedì 23 dicembre è in vigore un nuovo decreto-legge, il 208 del 2021, che ha validità fino alle ore 5 del 31 gennaio. La durata dello stato di emergenza sanitaria è invece prorogata fino al 30 aprile 2022.

Fra le novità, l’accesso a supermercati, discount di alimentari e punti vendita di generi alimentari solo in forma individuale, salvo casi di necessità dovuti a motivi assistenziali.

La certificazione COVID‐19 vale 9 mesi dal completamento del ciclo vaccinale, più ulteriori 9 mesi dalla dose booster. La certificazione di avvenuta guarigione da COVID-19 vale 6 mesi, mentre il certificato anticorpale avente esito non inferiore100 AU/ml vale un mese. Le certificazioni cessano di avere validità qualora l’interessato venga identificato come caso accertato positivo al Covid.



Cambia anche l'uso della mascherina. È obbligatoria, a partire dai 6 anni: in caso di eventi e manifestazioni, inclusi i mercatini natalizi o zonali; ogni qualvolta non sia possibile mantenere un distanziamento interpersonale di almeno 1,5 metri. Inoltre è fatto obbligo dal 23 dicembre 2021 di indossare la mascherina di tipo FFP2:
a) sui mezzi di trasporto pubblico (ad esclusione degli studenti con meno di 12 anni nel caso in cui la capienza dei mezzi di trasporto non sia pari al 100%);
b) nei luoghi chiusi, inclusi i posti di lavoro pubblici e privati, in cui non sia possibile garantire posti a sedere per tutti i presenti e comunque ogni qualvolta non sia possibile mantenere un distanziamento interpersonale di almeno 1,5 metri (come sale giochi e sale da bowling);

A far data dal 23 dicembre 2021 è obbligatorio per tutti gli operatori dei supermercati e delle attività di vendita di generi alimentari, anche per animali, delle attività di somministrazione di cibi e bevande l’utilizzo delle mascherine FPP2 mentre ne rimangono esclusi gli avventori.

Il datore di lavoro o il responsabile incaricato ai controlli sono autorizzati, qualora lo ritengano utile in relazione a situazioni contingenti (ad esempio in seguito a contagi interni alla struttura), a richiedere ai propri dipendenti, oppure ai soggetti convocati, in aggiunta al San Marino Digital Covid Certificate, anche un tampone negativo quale requisito per accedere al luogo di lavoro. In tal caso, ricade sul datore di lavoro o sul responsabile a ciò incaricato l’organizzazione, a proprie spese e presso strutture pubbliche o private autorizzate, della effettuazione di tali test.



In bar e ristoranti sarà possibile stare in 4 al tavolo. Tavoli che avranno distanza di almeno un metro. Tale numero è derogabile in caso di soggetti facenti parte del medesimo nucleo di conviventi.

Al fine di limitare i contagi negli ambienti di lavoro, i datori di lavoro devono riorganizzare la propria attività prevedendo, in ogni caso possibile e compatibile con l’attività aziendale, modalità di lavoro dal domicilio o altre misure ovvero la fruizione di ferie, congedi retribuiti o altri strumenti previsti dai Contratti Collettivi nelle modalità indicati dagli stessi, utili a ridurre il numero di dipendenti contemporaneamente presenti nelle strutture aziendali, dando priorità alle lavoratrici in gravidanza, ai lavoratori invalidi o disabili, ai lavoratori genitori o affidatari di figli minori, di figli in condizioni di disabilità o membri di nuclei familiari aventi nello stato di famiglia persone disabili, non autosufficienti, anziane o maggiormente esposte alle conseguenze da contagio. Resta fermo l’obbligo di prevedere comunque un adeguato distanziamento fra i dipendenti rimasti in azienda e l’utilizzo continuo della mascherina nel caso non sia possibile mantenere un distanziamento interpersonale continuo di almeno 1,5 metri.

Vengono poi sospese le attività di “discoteca, sale da ballo, night club e simili”. Ballo che è vietato anche in bar, ristoranti, hotel e strutture ricettive in genere. Sono vietate le attività di intrattenimento che comportino assembramento ivi compreso il karaoke. Sospese anche tutte le feste ed eventi, sia al chiuso sia all’aperto, che prevedano il ballo.

Teatri, musei, biblioteche e luoghi della cultura possono possono ospitare il pubblico nella misura del 50% della capienza massima prevista. È prescritto per il pubblico l’uso della mascherina.

Le manifestazioni sportive al chiuso, oltre a consentire l’accesso a coloro che siano in possesso di uno dei documenti sanitari, ospitano il pubblico nella misura del 50% della capienza massima prevista. È prescritto per il pubblico l’uso della mascherina, preferibilmente di tipo FFP2.

In tutti i casi in cui sia possibile, è obbligatorio svolgere le riunioni, le conferenze, i congressi, i meeting, i convegni e similari, con modalità di collegamento da remoto. Qualora ciò non sia possibile, perché richieste modalità di voto in presenza ecc, sono consentiti quantificando l’utenza nella misura del 50% della capienza massima prevista. È prescritto per i partecipanti l'uso della mascherina.



L’ingresso nella Repubblica di San Marino, per coloro che provengano da paesi diversi da Italia e Città del Vaticano, o che abbiano soggiornato al di fuori di questi due paesi nei 14 giorni precedenti, è consentito a fronte della presentazione: 
a) di apposito certificato di avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 o di possesso di anticorpi contro il SARS-CoV-2 effettuato successivamente al 1 aprile 2021 relativo ad una guarigione avvenuta entro i sei mesi precedenti, o di certificato di avvenuta guarigione dal SARS-CoV-2 avvenuta entro i 6 mesi precedenti. Tale certificato può essere sia in forma cartacea, sia in formato elettronico;
b) di apposito certificato che attesti la negatività al coronavirus, tramite sottoposizione a tampone molecolare o antigenico non oltre 48 ore prima dell’ingresso e comunque in conformità ai protocolli sanitari in vigore nella Repubblica di San Marino. E’ considerato valido l’eventuale tampone molecolare effettuato nelle 48 ore precedenti all’ingresso nel territorio della Repubblica italiana per coloro che non rientrino nella fattispecie di cui alla precedente lettera a).
I bambini di età inferiore ai dieci anni sono esentati dalla presentazione dei certificati di cui alle lettere a) e b). I cittadini sammarinesi, i residenti e i soggiornanti in territorio sammarinese maggiori di dieci anni d’età che rientrino nella Repubblica di San Marino da paesi diversi da Italia e Città del Vaticano, o che abbiano soggiornato al di fuori di questi due paesi nei 14 giorni antecedenti, qualora non siano in possesso dei certificati di cui al comma 1 lettere a) e b), hanno l’obbligo di contattare prima del loro rientro Laboratorio Analisi dell’ISS, al fine di sottoporsi a tampone molecolare o antigenico entro le 48 ore dal proprio rientro con spese per l’esecuzione degli accertamenti clinici a carico degli stessi. In alternativa, ai maggiori di dieci anni d’età è consentito presentare al Laboratorio Analisi dell’ISS apposito certificato che attesti l’avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 o la negatività al coronavirus, accertata tramite tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore antecedenti l’ingresso in territorio nazionale e comunque in conformità ai protocolli sanitari in vigore nella Repubblica di San Marino. In attesa dell’esito dei test, è fatto obbligo, per i rientranti, di mettersi in autoisolamento fiduciario. Nel caso in cui gli accertamenti diano esito positivo, i soggetti rientranti sono avviati all’isolamento domiciliare. In caso di esito negativo, non incorrono in alcuna restrizione.

Il mancato rispetto di quanto previsto del presente decreto – legge da parte dell’utente e da parte di operatore economico con attività aperta al pubblico, è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa pari a 300 euro con facoltà di oblazione volontaria. In caso di reiterazione, nell’arco di 30 giorni, delle infrazioni inerenti gli operatori economici, oltre alle sanzioni, si provvede alla sospensione temporanea ed immediata della licenza d’esercizio per 15 giorni. È esclusa la facoltà di oblazione volontaria. Oltre alla sanzione penale eventualmente prevista dal codice penale si applica la sanzione pecuniaria amministrativa di 2.000 euro in caso di: a) falsificazione di documentazione sanitaria o esibizione di documentazione sanitaria falsa; b) l’esibizione consapevole di documentazione sanitaria appartenente a soggetto diverso da quello che la esibisce.

Scarica il decreto legge 208/2021
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