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Nuovo decreto sul Titano: green pass per bar e ristoranti; torna la mascherina a scuola

8 dic 2021
Nuovo decreto sul Titano: green pass per bar e ristoranti; torna la mascherina a scuola

Nella serata di ieri emanato dal Congresso di Stato il Decreto 197 che entrerà in vigore dalle 5 del mattino di giovedì 9 dicembre e resterà in vigore fino al 14 gennaio 2022. Esteso innanzitutto lo stato di emergenza sanitaria fino al 30 aprile 2022.

Validità delle certificazioni. La certificazione COVID‐19 ha una validità di una settimana a partire da quindici giorni dalla prima dose; oppure nove mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale. Nove mesi la validità dei certificati anche dopo la dose booster. La certificazione di avvenuta guarigione ha una validità di sei mesi. 72 ore la validità dei test molecolare, 48 per quello antigenico. La conta anticorpale con esito positivo ha una validità di un mese.

Mascherina nei luoghi chiusi. Obbligatoria la mascherina nei luoghi pubblici sia per gli utenti che per gli operatori dai 6 anni in su. Nelle attività economiche con somministrazione di alimenti e bevande è obbligatorio indossare la mascherina all’entrata, all’uscita, durante ogni spostamento interno, così come è obbligatoria durante la sosta in fila per accedere al servizio mensa dove è necessario anche un distanziamento di almeno 1,5 metri. Obbligatorio indossare la mascherina sui mezzi di trasporto pubblici, preferibilmente di tipo FFP2.

Mascherina all’aperto. Consigliato l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’aperto, diventa obbligatoria in caso di eventi o qualora non sia possibile mantenere un distanziamento interpersonale di almeno 1,5 metri.

Documentazione sanitaria (San Marino Digital Covid Certificate - Carta di Vaccinazione - Carta di Vaccinazione - certificato di avvenuta vaccinazione - tampone antigenico rapido o molecolare)

Necessaria per accedere alle attività economiche di somministrazione di alimenti e bevande al chiuso, quali bar, ristoranti, mense e strutture ricettive in genere (dal 13 dicembre), sale giochi, luoghi della cultura, congressi e meeting, nonché alle strutture sportive pubbliche e private. 

La partecipazione alle attività degli organi istituzionali e all’attività istituzionale in genere è subordinata al possesso della documentazione sanitaria.

Per accedere a discoteche, sale da ballo, night club e simili è necessaria la vaccinazione. Sospese tutte le festa da ballo tranne quelle nei locali con apposita licenza.

La verifica del possesso di uno dei documenti è effettuata dai gestori su tutti i soggetti con età superiore ad anni 12 (sopra i 16 anni per l'attività sportiva)

Esclusi dalla verifica della documentazione sanitaria i supermercati e le attività di vendita di generi alimentari, anche per animali. 




Attività economiche con somministrazione di alimenti e bevande al pubblico. Possono essere serviti unicamente i clienti che, in base all’applicazione del distanziamento di almeno 1,5 metri tra tavoli adiacenti, trovano posto al tavolo all’interno o all’esterno dei locali in un numero massimo, per ciascun tavolo, di sei persone: limite che non si applica qualora si tratti di conviventi o persone tutte quante vaccinate.

L’accesso dell’utenza alle strutture sanitarie pubbliche e private è consentito solo con il possesso di uno della documentazione sanitaria in corso di validità. Può prestare la sua opera, all’interno delle strutture sanitarie private, solamente il personale sanitario vaccinato.

Musei, Teatri e Cinema. Nelle sale il pubblico può essere ospitato nella misura dell’80% della capienza massima prevista. È prescritto per il pubblico l’uso della mascherina. Non è consentita alcuna consumazione all’interno delle sale, ma unicamente nell’area bar.

Riunioni ed assemblee. L'utenza  può partecipare nella misura dell’80% della capienza massima prevista. Obbligatorio l'uso della mascherina. Consigliate, in tutti i casi possibili, le modalità di collegamento da remoto. 

Cerimonie religiose e civili. Le cerimonie religiose e civili sono consentite per tutti i culti praticati nella Repubblica di San Marino nel rispetto delle misure igienico-sanitarie e dei presidi di sicurezza stabiliti.

Scuola. Obbligatoria la mascherina per tutti gli utenti che accedono all’interno delle scuole, compresi gli alunni al di sopra dei sei anni di età, salvo per il tempo necessario al consumo dei pasti, nello svolgimento di attività motoria. La modifica del calendario scolastico possono essere proposte dal Segretario per l’Istruzione senza necessità del parere della Consulta per l’Istruzione.

Attività sportive. L’accesso alle strutture sportive pubbliche e private al chiuso, nonché lo svolgimento di attività sportive collettive o individuali di contatto all’aperto è consentito a coloro che siano in possesso della documentazione sanitaria e ai minori di età inferiore ad anni 16.

Remunerazione genitore che assiste il minore. Nel caso in cui un minore di età compresa fra 0 e 14 anni sia sottoposto a quarantena, al genitore che lo assiste è riconosciuta la facoltà di astensione dal lavoro con corresponsione dell’indennità economica.

Controllo e sanzioni. I Corpi di Polizia rafforzano il monitoraggio a campione nei locali aperti al pubblico verificando il rispetto delle disposizioni. 300 euro di multa sia per gli utenti che per gli operatori che si dimostrino inadempienti. In caso di reiterazione, nell’arco di 30 giorni, delle infrazioni inerenti gli operatori economici si provvede alla sospensione temporanea ed immediata della licenza d’esercizio per giorni 15.





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