Possesso di droga: quale pena secondo il codice

Possesso di droga: quale pena secondo il codice.
Pena di prigionia di 2° grado, ossia da 6 mesi a 3 anni di reclusione. È quanto dispone l’art. 244 del codice penale congiuntamente all’art. 1 della legge emanata il 26 novembre 1997 per i reati di droga. La severità della pena per uso e possesso di sostanze stupefacenti dipenderà, comunque, dal potere discrezionale del magistrato titolare delle indagini, considerati molteplici elementi. Per il caso del giovane sammarinese sorpreso a coltivare in casa piantine di marijuana, giocano un ruolo fondamentale le attenuanti relative alla minore età del ragazzo e il fatto di non avere precedenti penali. Trattandosi, dunque, di un minorenne, il codice sammarinese, studiato appositamente per il recupero della persona, dispone solitamente l’esperimento probatorio, ossia l’obbligo di sottoporsi periodicamente ad analisi a sorpresa delle urine; il divieto di frequentare persone dedite all’uso di sostanze stupefacenti; l’imposizione di rimanere, dalle 9 di sera alle 7 del mattino, tra le mura domestiche, senza avere contatti con l’esterno; presentarsi ai colloqui richiesti dall’autorità giudiziaria o dalla Gendarmeria. Se l’esperimento probatorio avrà esito positivo, il reato potrebbe anche estinguersi.

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