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Accordo UE: quando sarà il momento, i cittadini dovranno ricordare chi ha chiesto il referendum

8 mag 2026
Accordo UE: quando sarà il momento, i cittadini dovranno ricordare chi ha chiesto il referendum

Lo slittamento del passaggio dell’Accordo di associazione tra San Marino e Unione Europea al COREPER II mette in luce una questione che non può più essere considerata marginale: il rapporto tra una scelta istituzionale di portata storica e il necessario coinvolgimento democratico della cittadinanza sammarinese. Il rinvio, ricondotto nelle ricostruzioni pubbliche alla riserva formulata dalla Bulgaria, non consente da solo di trarre conclusioni definitive sulle ragioni politiche, tecniche o diplomatiche che hanno inciso sul percorso dell’Accordo. È tuttavia sufficiente per indicare che l’iter non si presenta come una sequenza automatica, lineare e priva di criticità. Nei mesi scorsi il percorso era stato indicato come ormai avviato verso una fase conclusiva: prima il passaggio nel gruppo EFTA, poi il COREPER, poi la firma, l’applicazione provvisoria e la successiva conclusione dell’Accordo. Proprio nel momento in cui tale successione sembrava prossima a compiersi, il punto è stato ritirato dall’agenda a seguito di una riserva formulata da uno Stato membro dell’Unione Europea. Non basta affermare che si tratti di un rallentamento tecnico. Occorre spiegare la natura della riserva, i suoi effetti sull’iter dell’Accordo, le eventuali condizioni poste, i tempi prevedibili e le conseguenze che questo rinvio può produrre sul piano istituzionale. Occorre chiarire se la questione riguardi esclusivamente dinamiche interne bulgare oppure se intercetti valutazioni più ampie sull’Accordo, sui suoi contenuti o sul contesto nel quale esso viene portato avanti. In precedenti comunicazioni ufficiali era stato rappresentato un quadro favorevole alla conclusione e alla firma dell’Accordo. Oggi emerge invece una riserva che ha inciso concretamente sul calendario europeo del dossier. La differenza tra questi due momenti non può essere ignorata. Essa richiede una spiegazione puntuale, non una rassicurazione generica. Vi è poi un elemento di contesto che merita attenzione. San Marino è stata recentemente attraversata da una vicenda bancaria complessa, oggetto di notizie pubbliche e di dibattito istituzionale, riguardante anche soggetti privati bulgari, un tentativo di acquisizione di una parte rilevante della Banca di San Marino, somme versate e successivamente bloccate nell’ambito di indagini dell’autorità giudiziaria. Sarebbe improprio sostenere, senza atti ufficiali, che tale vicenda abbia determinato la riserva bulgara sull’Accordo. Allo stesso tempo, è legittimo chiedere che, su un passaggio europeo così delicato, vengano forniti chiarimenti completi anche sul contesto diplomatico nel quale la riserva è maturata. Il riferimento non è a responsabilità dello Stato bulgaro nella vicenda bancaria, che non risultano accertate, ma alla necessità di comprendere se il clima generale dei rapporti istituzionali abbia avuto o meno un qualche rilievo. L’Accordo di associazione è destinato a incidere sul rapporto tra San Marino e l’ordinamento europeo, sulla capacità normativa dello Stato, sull’economia, sulle imprese, sul sistema bancario, sulla pubblica amministrazione, sul lavoro e sugli equilibri futuri della Repubblica. In uno Stato di dimensioni ridotte, ogni recepimento normativo e ogni obbligo internazionale producono effetti più diretti di quanto avvenga nei grandi ordinamenti. Ciò che altrove può essere assorbito da strutture amministrative, economiche e sociali più ampie, a San Marino ricade con maggiore immediatezza sul tessuto istituzionale e sulla vita dei cittadini. Per questa ragione il consenso politico-parlamentare non può essere considerato, da solo, sufficiente a chiudere la questione. Quando una decisione incide in modo così profondo sul futuro della Repubblica, il consenso istituzionale dovrebbe essere accompagnato da una legittimazione popolare esplicita. È in questo quadro che il referendum assume una funzione centrale. Se l’Accordo è ritenuto positivo, vantaggioso e compatibile con gli interessi della Repubblica, il giudizio del popolo non dovrebbe essere temuto. Al contrario, dovrebbe essere considerato il passaggio più solido attraverso cui conferire forza politica e democratica a una scelta destinata a incidere sul futuro del Paese. La vicenda del rinvio al COREPER II conferma proprio questo punto. Se uno Stato membro dell’Unione Europea può formulare una riserva, chiedere tempo, approfondire e incidere sul calendario dell’Accordo, allora risulta ancora più difficile sostenere che i cittadini sammarinesi non debbano essere chiamati a esprimersi su una scelta che riguarda direttamente la loro Repubblica. Da una parte vi è chi ha sostenuto la necessità di passare attraverso il referendum, ritenendo che una decisione di tale portata non potesse essere sottratta al giudizio diretto dei sammarinesi. Dall’altra vi è chi ha ritenuto sufficiente procedere lungo il solo percorso istituzionale, senza riconoscere come necessario il passaggio popolare. Quando verrà il momento, questa distinzione dovrà essere ricordata. Dovrà essere ricordato chi ha chiesto che il popolo fosse consultato prima di assumere una decisione destinata a incidere sulla sovranità normativa, sugli equilibri economici e sul futuro istituzionale di San Marino. E dovrà essere ricordato chi, invece, ha ritenuto non indispensabile il referendum, preferendo portare avanti l’Accordo senza sottoporlo a consultazione referendaria. Per questo, quando sarà il momento, i cittadini dovranno ricordare chi ha chiesto di decidere con il referendum e chi ha ritenuto sufficiente andare avanti senza consultazione popolare.

C.S.  Maurizio Tamagnini – Comunità e Territorio San Marino





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