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Arlotti: sicurezza delle cure e rischio clinico, approvata la legge

1 mar 2017
Arlotti: sicurezza delle cure e rischio clinico, approvata la legge
Più responsabilità per gli operatori sanitari, strutture di risk management obbligatorie in ospedale, risarcimenti in tempi rapidi e certi per i pazienti, più sicurezza nelle prestazioni. La Camera ha approvato ieri sera in via definitiva la nuova legge sulla sicurezza delle cure e sulla responsabilità delle professioni sanitarie. “Dopo una discussione durata più di due anni, l’approvazione del provvedimento segna una data storica per la sanità italiana – commenta il deputato Pd romagnolo Tiziano Arlotti -. L’assenza di un chiaro inquadramento legislativo su questa materia ha avuto fino ad oggi come ricaduta l’enorme costo della medicina difensiva, pari a 14 miliardi di euro l’anno. Il testo della legge modifica le disposizioni penali e civili in materia di responsabilità professionale dei medici, e introduce novità che riguardano le norme sull’osservatorio per la sicurezza e la trasparenza dei dati, linee guida e obblighi di assicurazione. L’obiettivo è quello di aumentare le tutele dei professionisti della sanità garantendo al contempo il diritto al risarcimento da parte dei pazienti danneggiati da un errore sanitario”.

In particolare la proposta prevede il passaggio della responsabilità civile del medico da contrattuale ad extracontrattuale, per cui l’onere della prova è in capo al paziente che si ritiene danneggiato e che deve dimostrare la colpa del medico. Scompare il “contatto sociale” per cui nonostante il professionista si presentasse come lavoratore alle dipendenze della struttura medico-ospedaliera pubblica, poteva essere tenuto direttamente al risarcimento del danno.

La responsabilità contrattuale sarà solo della struttura ospedaliera: il paziente danneggiato potrà ottenere un più sicuro risarcimento, contando direttamente sul soggetto economicamente più solido.

Rientrando nella responsabilità extracontrattuale quella del medico dipendente o convenzionato, il termine per la prescrizione sarà di 5 anni, dal momento in cui il paziente sia venuto a conoscenza della riferibilità del danno subito al comportamento colposo del medico. La responsabilità del medico specialista privato resta di tipo contrattuale.

Viene introdotto nel codice penale l’art. 590-sexies (responsabilità colposa per morte o per lesioni personali in ambito sanitario). Il medico è sollevato da responsabilità penale se dimostrerà di aver rispettato le linee guida o le buone pratiche assistenziali. Potrà essere accusato solo di omicidio colposo o lesioni personali: al di fuori di queste due casistiche, sarà sollevato da qualsiasi responsabilità penale qualora dimostri di aver rispettato le linee guida pubblicate dall’Istituto Superiore di Sanità.

A Rimini l’Ordine dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri conta 2125 iscritti all’albo.

Comunicato stampa
On. Tiziano Arlotti

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