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La Commissione esteri della Camera approva l'Accordo Italia-San Marino in materia radiotelevisiva

5 ago 2015
La Commissione esteri della Camera approva l'Accordo Italia-San Marino in materia radiotelevisiva
La Commissione esteri della Camera approva l'Accordo Italia-San Marino in materia radiotelevisiva
La III commissione Affari esteri e comunitari della Camera dei deputati ha approvato oggi la legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, di cui è relatore il deputato PD riminese Tiziano Arlotti. Il passaggio in Aula per il voto è previsto il 9 settembre.
L’Accordo di cooperazione radiotelevisiva tra Italia e San Marino si inserisce in una complessa vicenda risalente all’accordo aggiuntivo di amicizia e di collaborazione del 1953, quando la Repubblica del Titano rinunciò espressamente all’esercizio del diritto ad una stazione radiotelevisiva indipendente, ha ricordato il deputato nella sua relazione.

Nel dettaglio, l’Accordo si compone di un preambolo e di 9 articoli. All’articolo 2 sono precisati i termini della cooperazione fra le emittenti concessionarie del servizio pubblico, in particolare nello sviluppo di programmi e contenuti per i canali televisivi e radiofonici, nella messa a disposizione di prodotti televisivi, nell’utilizzo e condivisione degli impianti di diffusione e nello sviluppo di progetti nei settori web e Televideo.

L’articolo 3 prevede la messa a disposizione dell’Italia di tre delle cinque frequenze, assegnate a San Marino e che il nostro Paese potrà utilizzare nei territori limitrofi. Il medesimo articolo prevede altresì la possibilità per la Tv Sanmarinese di estendere il proprio bacino di utenza oltre i limiti attuali.

L’articolo 4 prospetta la partecipazione di San Marino ad una programmazione mirata dell’area adriatica-balcanica per la promozione della lingua italiana. L’articolo 5 prevede il pagamento di un contributo annuale di importo forfetario da parte dell’Italia alla Repubblica del monte Titano per l’utilizzo delle frequenze – la cui entità sarà individuata da una apposita Convenzione quinquennale. Sono poi stabiliti un impegno fra le Parti a collaborare per un miglior funzionamento degli impianti, in linea con lo sviluppo delle nuove tecnologie (articolo 6) e l’istituzione di una Commissione mista incaricata di monitorare l’esecuzione dell’accordo (articolo 7).

Gli articoli 8 e 9 disciplinano le modalità per l’entrata in vigore e la durata dell’Accordo, nonché per la risoluzione delle eventuali controversie.
Gli oneri economici sono quantificati in poco più di 3 milioni di euro.

Ufficio stampa

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