Decreto legge 63/2020 e altri provvedimenti, la CSU ha inviato le sue richieste di modifica

Decreto legge 63/2020 e altri provvedimenti, la CSU ha inviato le sue richieste di modifica.

Chiesta la revisione dell’art 1, relativo al reddito minimo garantito, introducendo il principio della copertura delle spese indifferibili Con una lettera a firma dei Segretari Generali, nel pomeriggio di oggi la CSU ha inviato a tutti i Consiglieri le principali richieste di modifiche ed integrazioni - precedentemente rivolte al Congresso di Stato e non accolte - in merito ad alcuni Decreti-Legge che saranno sottoposti a ratifica in questa sessione del Consiglio Grande e Generale, a partire dal DL 63/2020, con la richiesta di valutarle positivamente e di accoglierle in occasione dell’esame degli articolati. Si riporta di seguito il testo della lettera. “DL 63/2020 - Modificare l’Art. 1 per rendere effettivo il reddito minimo garantito. Occorre abrogare il comma 4 ed introdurre il principio che deve essere garantita la copertura delle spese indifferibili (comprese le bollette), debitamente documentate. Inoltre, non si può chiedere a chi ha qualche risparmio di spenderli quasi tutti prima di poter avere diritto ai benefici previsti. A titolo di esempio, oltre la soglia dei 6.000 euro e fino a 12.000 euro di disponibilità finanziarie potrebbe essere comunque garantito il 60% della differenza tra il reddito disponibile e le spese indifferibili, da ridursi al 30% in caso di disponibilità finanziarie comprese tra 12.000 e 18.000 euro. - Aumentare le ore previste all’Art. 2 a tutte quelle necessarie per far fronte al periodo di chiusura delle scuole e prevedere un’indennità di almeno il 30% (riferimento aspettativa post-partum) per il primo mese, il 40% per il secondo mese, il 50% dal terzo mese. Con il DL 78/2020, Art. 2, viene nuovamente consentita la possibilità di poter assumere baby-sitter, anche in questo caso senza prevedere indennizzi o contributi pubblici. La chiusura delle scuole, e l’eventuale mancata riapertura dei centri estivi, impone ai genitori entrambi occupati e che non abbiano altri familiari cui poter affidare i bambini di optare per una delle due soluzioni, entrambe particolarmente onerose per periodi così prolungati, per cui occorre assolutamente introdurre dei sostegni economici. Sarebbe preferibile distinguerli in base alla situazione reddituale e patrimoniale delle famiglie ma, non essendo ancora applicabile l’ICEE, la soluzione non può essere quella di non intervenire nei confronti di nessuno. - Escludere i lavoratori dipendenti (in quanto creditori privilegiati) dalle disposizioni previste all’Art. 15 o, in subordine, ridurre il periodo di sospensione delle azioni legali al 31 luglio. Pur avendone compresa la ratio, senza alcuna limitazione questo provvedimento fornisce una sorta di impunità a chi non adempie alle proprie obbligazioni. Detto in altre parole, l’emergenza coronavirus non può giustificare il fatto che gli operatori economici possano non pagare nessuno per oltre sei mesi, senza che vi siano conseguenze concrete. Occorre altresì evitare la “furbata” del non presentarsi alla Commissione Permanente Conciliativa, ampiamente “sperimentata” fino ad ora. Chiediamo pertanto che venga modificato l’Art. 6 della Legge 20 maggio 1985 n.63 prevedendo che l’assenza della parte convenuta costituisca conferma del credito, così come richiesto dall’istante, attribuendo efficacia di titolo esecutivo anche al Verbale di non Conciliazione. - Rivedere l’Art. 19, in quanto viene applicato dalle banche chiudendo eventuali finanziamenti accesi, ad esempio per l’acquisto di un’autovettura, e riaprendone un altro, così come previsto da questo articolo, eventualmente integrandolo fino a 10.000 euro, qualora le rate residue siano inferiori a detta soglia. Ciò significa snaturare completamente la ratio del provvedimento e, addirittura, porre a garanzia dello Stato ciò che prima era un rischio esclusivo a carico della banca. - Collegare la sospensione dei licenziamenti all’utilizzo degli strumenti di sostegno delle aziende previsti all’Art. 20: appare ovvio che chi attiva un finanziamento con durata massima di 6 anni (o 8 per settore turistico) – con garanzia dello Stato - esprime già l’impegno a voler continuare l’attività e come contropartita deve impegnarsi a mantenere l’occupazione. Il punto n) dell’Art. 20 recita infatti “il finanziamento coperto dalla garanzia (dello Stato) deve essere destinato a sostenere i costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in attività imprenditoriali che siano localizzati nel territorio della RSM…”. Riteniamo che un impegno sino al 31/12 non sia un vincolo troppo oneroso, considerando la contropartita in termini di supporto pubblico, a maggior ragione visto il prolungamento fino al 31/12/2020 della CIG, a con costi a carico dell’impresa quasi pari a zero, dopo due mesi. DL 67/2020 Questo Decreto-Legge non ha contemplato la sospensione dei licenziamenti. Riteniamo che ciò sia sbagliato, per i motivi già ampiamente resi noti attraverso gli organi di informazione e che riteniamo superfluo ribadire. Precisiamo unicamente che a tutt’oggi non è ancora stato possibile ripristinare gli incontri previsti dalla Legge n. 23/1977 in presenza. Pertanto, i lavoratori continuano ad essere licenziati “via chat”, il che è oltremodo umiliante.” La lettera CSU, contiene infine anche un riferimento alla vicenda relativa ai Dealer della Giochi del Titano. Il testo è il seguente. "Facciamo seguito alle richieste avanzate in occasione della definizione della Legge di Bilancio per il 2020. Queste persone svolgono di fatto un lavoro subordinato ed il loro reddito è composto prevalentemente, quando non esclusivamente, da un’attività svolta per un’azienda a partecipazione largamente maggioritaria dello Stato. E’ doveroso riconoscere loro un indennizzo almeno pari a quello previsto per la CIG, attraverso uno specifico provvedimento che sostanzi le affermazioni in base alle quali nessuno deve essere escluso dai provvedimenti di sostegno al reddito.”

CSU

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