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Federazione Sammarinese della Caccia: doverose precisazioni in ordine all’esercizio dell’attività venatoria.

25 ott 2019
Federazione Sammarinese della Caccia: doverose precisazioni in ordine all’esercizio dell’attività venatoria.

La Federazione Sammarinese della Caccia non può esimersi dall’intervenire in merito alle notizie riportate ed apparse in questi giorni sugli organi di informazione relativamente all’esercizio dell’attività venatoria in prossimità di abitazioni, e ciò solo per amor di verità. Premesso e ribadito, come già illustrato in più occasioni, che la Federazione Sammarinese della Caccia condanna tutti i comportamenti e le azioni che violano le norme vigenti in materia venatoria, è altrettanto doveroso rappresentare e richiamare gli articoli di Legge che disciplinano le distanze dalle abitazioni in materia di caccia, che risultano dal più allineate con quanto previsto anche dalla normativa italiana, e che non lasciano spazio ad interpretazioni in caso di controlli da parte degli organi preposti, tutelando la sicurezza di tutti i cittadini. L’articolo 32 del Testo unico delle disposizioni legislative sulla caccia dispone espressamente che “L’esercizio della caccia con uso di armi da sparo è vietato nelle zone distanti meno di 100 metri da immobili adibiti ad abitazione o a posti di lavoro nonché sulle strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali. E’ del pari vietato sparare in direzione di detti immobili e vie di comunicazione a distanza minore di 150 metri dagli stessi. Qualora si usino armi o munizioni di maggiore portata si deve rispettare una distanza tale da evitare nocumento. […]”, mentre l’articolo 30 prescrive che “La caccia è vietata nelle appartenenze di abitazioni, salvo che al proprietario o col suo consenso [ciò ovviamente è possibile se non si viola quanto prescritto dal successivo e predetto articolo 32 relativamente ad altre abitazioni]. […]”. A completamento di quanto sopra riportato si intende evidenziare altresì che l’art. 29 del TU in materia di caccia vieta sempre “l’esercizio venatorio nei giardini, ville, parchi destinati ad uso pubblico e nei terreni destinati ad impianti sportivi” e, a mero titolo comparativo, si rappresenta altresì che l’art. 21 comma 1 lett. f) della Legge 157/1992 della Repubblica italiana e successive modifiche ed integrazioni dispone il divieto di “sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali [...]”. Le predette distanze prescritte dalla Legge sono poste a presidio e garanzia della sicurezza di tutti i cittadini e contemperano in maniera oggettiva ed equilibrata i differenti interessi in causa senza propendere e cedere a posizioni ideologiche di parte, e con ciò apparendo quindi consequenziale ed evidente che nel caso in cui non vengano elevate sanzioni da parte degli organi di vigilanza in caso di controllo, le norme sopra richiamate risultano essere state rispettate dai cacciatori. La Federazione Sammarinese della Caccia, nel rammentare a tutti i propri numerosi iscritti il doveroso rispetto delle normative vigenti in materia di attività venatoria, ritiene assolutamente strumentali eventuali iniziative ed azioni dettate meramente da posizioni ideologiche avverse alla caccia.

La Federazione Sammarinese della Caccia
Il Presidente Pier Marino Canti


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