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Il nuovo Prg dopo 28 anni di potrà fare? A questo punto penso proprio di no

16 set 2020
Il nuovo Prg dopo 28 anni di potrà fare?  A questo punto penso proprio di no

Alcuni cittadini mi hanno chiesto chiarimenti in merito alle mie dichiarazioni di azioni illegali compiute dal Segretario di Stato Stefano Canti in merito alla sconveniente (ed illegale) pubblicità data ai contenuti del nuovo PRG a firma dello studio Stefano Boeri Architetti. Bisogna precisare che basterebbe un po' di buon senso; non si può gestire una vecchia legge che regolamenta le edificabilità del territorio e contemporaneamente divulgare le nuove previsioni (sullo stesso territorio) previste da un nuovo PRG che potrebbero modificarne le potenzialità edificatorie. Ad esempio: io possiedo un lotto di terreno edificabile come da ancora vigente PRG del ’92; nel nuovo PRG, per una miriade di ragioni, lo stesso terreno viene invece reso NON edificabile, io proprietario di quel terreno che non c’ho scritto in fronte pataca, guardando la situazione a me più favorevole, mi precipito al più presto presso il tecnico di mia fiducia e chiedo la presentazione urgente di un progetto su quell’area prima che il nuovo PRG venga portato in Consiglio GG (il sogno di tutti gli speculatori, sapere in anticipo come sarà il nuovo PRG). Il sig. Canti, per non saper né leggere né scrivere, se ne è sbattuto altamente delle regole urbanistiche e di quanto recitano gli articoli 1 e 3 del Testo Unico delle Leggi Urbanistiche ed Edilizie che così recitano. Legge 19 Luglio 1995 n°87 – Sezione 1 – Il Piano Regolatore Generale – Art. 1 “La presentazione in prima lettura al Consiglio Grande e Generale di un nuovo Piano Regolatore o di una variante dello stesso adottati dal Congresso di Stato, sospende automaticamente la validità delle previsioni e delle prescrizioni precedenti in contrasto con i contenuti e le modalità del nuovo Piano Regolatore Generale o della variante, fino all'approvazione definitiva in seconda lettura degli stessi strumenti.” Cosa ha voluto dire il legislatore in questo passaggio? Che, nel momento stesso in cui presento un nuovo PRG, il vecchio PRG che sta per essere sostituito, cessa automaticamente di essere Legge delle Stato in attesa dell’approvazione del Nuovo PRG che lo sostituirà integralmente. Infatti non possono giuridicamente coesistere due leggi che potrebbero avere molti punti di contrasto tra di loro. Lo spartiacque, il confine tra i poteri di una legge e l’altra è la presentazione in Consiglio GG della Nuova legge di PRG che naturalmente non può essere nota e conosciuta perché altrimenti se ne vanificherebbero tutte le novità progettuali, le normative e le potenzialità edificatorie. Art. 3 – “Tale progetto, presentato dal Congresso di Stato che si avvale dell'Ufficio Urbanistica, viene sottoposto in prima lettura al Consiglio Grande e Generale dopo di che è depositato alla libera visione del pubblico presso la sede dell'Ufficio Urbanistica per la durata di quaranta giorni consecutivi. Entro i sessanta giorni successivi chiunque può presentare osservazioni volte a migliorare il progetto urbanistico, circa gli eventuali errori e/o omissioni riportate in cartografia, che sono esaminate dalla Commissione Urbanistica, la quale esprime su di esse motivati pareri e li trasmette, unitamente alle osservazioni, al Consiglio Grande e Generale. Il procedimento si conclude con l'approvazione del Piano Regolatore Generale da parte del Consiglio Grande e Generale.” Nell’Art. 3, alla seconda riga c’è scritto che “…viene sottoposto in prima lettura al Consiglio Grande e Generale dopo di che è depositato alla libera visione del pubblico presso la sede dell'Ufficio Urbanistica per la durata di quaranta giorni consecutivi…”. Cosa vuol dire questo passaggio? Vuol dire che il nuovo PRG da presentare in Consiglio GG, deve essere sconosciuto a tutti e i suoi contenuti tenuti in forma rigidamente riservata; può essere mostrato in pubblico solo dopo la presentazione in Consiglio GG dopo che il vecchio PRG è stato reso inoffensivo dalla sua sospensione automatica avvenuta in forza di quanto descritto nell’art. 1. E invece cosa ha fatto il buon Canti di sua spontanea volontà e iniziativa? Ha consegnato, brevi manu, ai Commissari della Commissione per le Politiche Territoriali (CPT) una copia integrale del Nuovo PRG che invece era suo dovere tenere segreta. A quando una serata pubblica? Se li avesse consegnati alla stampa forse, nella sua illegalità, sarebbe stato più corretto. Questi articoli di legge, ancora in vigore perché mai abrogati o sostituiti, sono stati scientemente, volontariamente e (a mio parere) stupidamente ignorati e perciò suscettibili di denuncia non solo sulla stampa ma direttamente in Tribunale. Ultimamente mi sono accalorato perché venissero ritirate le Varianti al vecchio PRG in vigore perché possibili causa di un contrasto con le norme del nuovo PRG; bene, ora che il nuovo PRG è stato svelato a cani e porci e mi ero trattenuto a suo tempo dal divulgare contenuti che consideravo dovessero rimanere riservati, lo posso dire tranquillamente, c’è un conflitto di norma su quelle aree che si vogliono rendere edificabili in quanto ubicate in zona franosa in una categoria ad alto rischio di smottamento e la nuova norma prevede la NON edificabilità su quel tipo di aree. C’è un contrasto tra norme e il segretario Canti, che conosceva il problema di conflitto, se ne è fregato ed è andato avanti con pervicacia sulla sua decisione invalidando il nuovo PRG nelle sue previsioni. Viene da pensare che sia costretto a non presentare il nuovo PRG in Consiglio GG per non invalidare quella Variante presentata in fretta e furia e che sarebbe stata resa inefficace in base all’art. 1 sempre di cui sopra. Oppure semplicemente non vuole presentare il PRG di Boeri perché troppo stringente in fase di concessioni edificatorie e sta cercando disperatamente come fare a farlo fuori. Avvertitelo che per come ha agito, il Prg di Boeri lo può gettare nel cestino; l’ultima parola comunque spetterà a Boeri quale proprietario intellettuale dell’opera. Qualcuno spieghi a Canti che cos’è la proprietà intellettuale. Quello della Variante di PRG è solo uno dei tanti esempi che verranno fuori ora che i tecnici hanno in mano le tavole e le norme del PRG di Boeri. Sembra di essere in uno spettacolo del Teatro dell’Assurdo, dove il grande timoniere sta navigando imperterrito e a tutta velocità contro gli scogli e nessuno gli dice niente, aspettando supinamente che si accorga da solo della sua pervicace “ignoranza” dei fondali…e il tutto si trasformerà in uno spettacolo di Grand-Guignol, con prevedibili spargimenti di viscere e sangue, vittima predestinata il Territorio, naturalmente.

Augusto Michelotti Libero Cittadino Area Democratica


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