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Iss, titolarità di una pensione incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa

31 ago 2015
Iss
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Si rammenta che le disposizioni legislative vigenti, in materia previdenziale, stabiliscono che la titolarità di una pensione, ad esclusione delle pensioni privilegiate, è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa soggetta ad obbligo assicurativo. In particolare l’art. 51 della Legge 21.12.2012 n. 150 stabilisce quanto segue: “A parziale modifica del comma 1 dell’articolo 25 della Legge n. 158/2011 in caso di accertamento dello svolgimento di una attività lavorativa da parte del pensionato senza aver ottenuto l’autorizzazione di cui al precedente primo comma, il periodo di sospensione della pensione sarà pari ad un anno, mentre i periodi di sospensione di cui ai commi 2 e 3 dello stesso articolo 25 saranno di due anni.”
Sono esclusi dall’applicazione dei provvedimenti di cui sopra i casi previsti dall’art. 7 del Decreto Delegato 05 maggio 2015 n. 62, riferiti ai pensionati che prestano la propria opera di supporto occasionale nell’ambito di attività familiari, i purché in regola con gli adempimenti dallo stesso previsti.
Qualora dalle verifiche in corso emergano situazioni irregolari, l’Istituto per la Sicurezza Sociale procederà, a norma di Legge, con la sospensione della pensione per il periodo previsto.

Comunicato stampa
Direzione Generale ISS

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