La Federazione Sammarinese della Caccia, nel prendere atto della votazione espressa dal Consiglio Grande e Generale in merito ad alcune istanze d’arengo in tema di attività venatoria, rispetta quanto deciso pur non condividendo quanto deliberato in ragione di quanto segue. In merito all’accoglimento dell’istanza d’arengo che vieta la caccia in braccata al cinghiale nella Repubblica di San Marino, preme evidenziare come la gestione di tale specie di fauna selvatica sia argomento estremamente complesso e tecnico e, al riguardo, si richiama l’articolata disciplina dettata con Decreto Delegato 18 ottobre 2021 n. 179, approvato dalle forze politiche al governo nel corso della scorsa legislatura, a mezzo del quale è – o meglio si direbbe era – stata regolata, con valutazioni ponderate e scientifiche, la corretta gestione faunistica e venatoria del cinghiale. La braccata al cinghiale, praticata da decenni nella Repubblica di San Marino, unitamente alle altre forme di caccia a tale specie di fauna selvatica disciplinate dalle norme di legge, ha consentito nel tempo la gestione accurata e scientifica della specie e la Federazione Sammarinese della Caccia ritiene sia tipologia di caccia fondamentale per “[…] raggiungere e mantenere, sul territorio della Repubblica di San Marino, una presenza della specie compatibile con le esigenze di salvaguardia delle colture agricole, della fauna e delle attività antropiche in genere […]” (vedi Decreto Delegato 18 ottobre 2021 n. 179), nonché per prevenire epidemie di peste suina africana. In ragione di quanto sopra illustrato la scrivente Federazione ritiene opportuno affermare ed evidenziare come, a seguito del votato divieto di esercizio della braccata al cinghiale, la corretta ed attenta gestione della specie cinghiale sul territorio della Repubblica sia da considerarsi irrimediabilmente compromessa, con conseguenti effetti in tema di salvaguardia delle colture agricole, della fauna, della circolazione stradale e sanitari.
Con riferimento ad altra votazione da parte del Consiglio Grande e Generale di istanza d’arengo relativa alla sede della Federazione Sammarinese della Caccia e funzionari ivi distaccati dall’UGRAA, si rammenta, al riguardo, il carattere pubblicistico di attività amministrative e burocratiche svolte presso l’attuale sede della scrivente quali, a mero di titolo di esempio, la vidimazione e la rinnovazione annuale della Licenza di Caccia con pagamento della relativa tassa oppure il rilascio dei tesserini venatori, come similarmente accade nella vicina Italia ove i tesserini vengono rilasciati dai competenti uffici comunali e regionali.
Inoltre in merito ad istanza d’arengo relativa a problematiche venatorie emerse recentemente con i territori limitrofi in tema di pagamento della tassa regionale da parte di cacciatori sammarinesi, rigettata con la motivazione che trattasi di questione già affrontata dalle Istituzioni ed in via di risoluzione, la scrivente Federazione prende atto e rimane in attesa di comunicazione formale da parte delle competenti Istituzioni di avvenuta risoluzione delle predette problematiche al fine di poter fornire, in tempi celeri ed in via ufficiale, le corrette informazioni al riguardo ai propri iscritti. Infine, tenuto conto di quanto emerso dal recente dibattito consiliare in tema di attività venatoria, la scrivente Federazione, nell’interesse dei propri iscritti, auspica in futuro un confronto in materia, anche politico, incentrato su argomentazioni oggettive, tecniche e scientifiche e non meramente ideologico ed emotivo sulla base di singoli episodi.
C.s. - Federazione Sammarinese della Caccia