Opposizione: dura replica all'inopportunità sollevata da Adesso.sm che Ciavatta partecipi al consiglio giudiziario
Tale “requisito” lo avrebbe perso avendo ricevuto un rinvio a giudizio che lo preoccupa talmente tanto da essere stato lui stesso a comunicarlo all’aula.
Constatiamo che le uniche incompatibilità previste per legge per la partecipazione alla commissione di cui sopra sono quelle elencate all’articolo 8 comma 5 della Legge Qualificata 2/2011, ovvero “Non possono far parte della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia i Consiglieri iscritti all’Albo degli avvocati e notai, dei dottori commercialisti e dei ragionieri.”.
Non sussistendo dunque incompatibilità previste per legge, immaginiamo che adesso.sm intendesse sostenere che “non è opportuno” che Ciavatta, rinviato a giudizio, partecipi a tale commissione.
Comunichiamo dunque che Ciavatta offre la piena disponibilità a prendere in considerazione l’ipotesi di non partecipare a tali consessi nel momento in cui anche altri componenti, togati o non togati, condannati o rinviati a giudizio, non partecipassero al Consiglio Giudiziario Plenario.