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Peste suina africana: emessa l’ordinanza che sancisce le misure di controllo e prevenzione in territorio sammarinese

Peste suina africana: emessa l’ordinanza che sancisce le misure di controllo e prevenzione in territorio sammarinese.

Nuove misure di controllo per la gestione della popolazione dei suini selvatici, divieti di movimentazione e di importazione, obbligo di segnalazione nel caso di ritrovamento di una carcassa e soprattutto un aggiornamento profondo dei criteri di biosicurezza per l’allevamento. È questa la risposta sammarinese - in particolare delle Segreterie di Stato Sanità e Territorio – all’avanzata della peste suina africana in territorio italiano. Solo nell’ultimo mese, sono oltre 117 i nuovi casi registrati tra Piemonte, Liguria e Lazio. Una diffusione che ha allarmato le organizzazioni italiane di Confagricoltura ed Ente produttori selvaggina (Eps), sollecitando il Governo, le Regioni e i Comuni ad assumere con urgenza ogni iniziativa utile ad alleviare lo stato di sofferenza di aziende agricole e istituti privati. Risposte politiche celeri che non hanno tardato a mancare: di questa natura, anche l’ordinanza diramata dal Segretario di Stato per la Sanità Roberto Ciavatta, elaborata insieme ai tecnici della Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente. In particolare, al fine di ridurre il rischio di contagio e trasmissione della PSA negli allevamenti, in ambito domestico e selvatico, sull'intero territorio nazionale sammarinese si applicheranno le seguenti misure: il piano di gestione della popolazione di suini selvatici dovrà essere aggiornato, da parte dell’Osservatorio della Fauna Selvatica, su base trimestrale, con prima scadenza 31 maggio 2022; Il divieto di movimentazione di suini selvatici catturati, diversa da quella finalizzata alla macellazione, ma anche della movimentazione di suini in ingresso a scopo di ingrasso senza il preventivo nulla osta da parte del Servizio Veterinario della UOS Sanità Veterinaria e Igiene Alimentare e il divieto di movimentazione in uscita dei suini allevati se non a scopo macellazione che dovrà avvenire solo all’interno del territorio sammarinese presso il Mattatoio Pubblico, oltre che il divieto di importazione dalle zone infette, definite con apposito elenco pubblicato dal Servizio Veterinario della UOS Sanità Veterinaria e Igiene Alimentare, di prodotti a base di carne suina o di cinghiale; Obbligo di smaltire i rifiuti alimentari, di qualunque tipologia, in contenitori idonei e chiusi, non somministrarli per nessuna ragione ai suini domestici o ai cinghiali e non lasciarli in aree ad essi facilmente accessibili salvo quanto previsto dalle indicazioni per la gestione dell’umido nella raccolta differenziata e obbligo di informare tempestivamente il Servizio Veterinario del ritrovamento di una carcassa di cinghiale. Inoltre, vengono introdotte dall’ordinanza criteri minimi di biosicurezza per l’allevamento di suini, tra cui il divieto di somministrazione all’animale di scarti di cucina, ristorazione, rifiuti alimentari, evitare qualsiasi contatto con carcasse di cinghiali (inclusi sottoprodotti, residui di carcassa o di caccia) o adottare appropriate misure igienico-sanitarie in allevamento quali opportuna disinfezione, cambio di indumenti e calzature in entrata e in uscita dal locale di stabulazione o l’obbligo di richiedere il controllo veterinario del Servizio Veterinario della UOS Sanità Veterinaria e Igiene Alimentare in ogni macellazione a domicilio. Vengono introdotte infine misure di maggiore attenzione durante le attività di caccia al cinghiale in forma di selezione autorizzata o in forma di girata e in braccata. Le misure vedranno la loro applicazione fino al 31 dicembre 2022.

cs Istituto Sicurezza Sociale

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