Con il presente elaborato, l’USC intende sensibilizzare i propri associati, la cittadinanza e il Governo di San Marino circa le scelte e le implicazioni concernenti la realizzazione del cosiddetto “polo del lusso”.
Dalla convenzione tra l’Ecc.ma Camera e i promotori di tale iniziativa - Borletti Group sam e DEA Real Estate Advisor srl, società lussemburghese e italiana con rapporti commerciali e finanziari con banche ed investitori del Qatar-, si evince che questi ultimi, detenendo il controllo e non la totalità delle quote, costituiranno a San Marino una società per la realizzazione e la gestione dell’immobile, oltre ad altre società per l’amministrazione, la promozione e la gestione commerciale; queste società potranno essere cedute ad altri soggetti dopo 5 anni. La legge sulle società 47/2006 prescrive verifiche sull’inidoneità dei soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche e si ritiene che in virtù della rilevanza economica/politica dell’iniziativa tutti i soggetti interessati dovrebbero essere pubblicamente noti ed opportunamente verificati.
La citata convenzione che Ecc.ma Camera sottoscrive con i promotori dell’iniziativa, evidenzia una serie di eccezioni rispetto alla normativa vigente, deroghe che possono essere giustificate in ragione della rilevanza dell’opera e dell’attrattiva commerciale ma che per completezza d’informazione devono essere citate.
L’art. 68 della legge 166/2013 prescrive divieto di cumulo fra i benefici fiscali per utili reinvestiti e credito agevolato di cui alla legge 93/2013, oltre all’impossibilità di cumulo con i benefici di monofase agevolata al 6% sulle opere edili e di finitura degli immobili previste alla legge 100/2004; viceversa i promotori per mezzo delle loro società sammarinesi potranno accedere a tutti questi benefici cumulativamente.
Sia il credito agevolato che gli abbattimenti fiscali vengono concessi ad ogni operatore economico singolarmente; viceversa nel caso di specie si considerano tutte le società interessate come facenti parte di un unico progetto e quindi come se fossero un unico operatore.
Gli importi finanziabili e gli investimenti ammissibili che nella convenzione sono indicati per 105 milioni di euro vengono incrementati del 15% del totale effettivamente investito, garantendo un credito agevolato da calcolarsi su 120 milioni.
Gli abbattimenti d’imposta previsti dalla normativa 166/2013 per gli utili reinvestiti prevedono un tempo massimo di 7+1 anni, viceversa dalla convenzione si deduce che per effetto di attivazione facoltativa di ogni operatore si può arrivare a 11+1 anni di esenzioni fiscali.
La normativa sul credito agevolato prescrive tempi di finanziamento di 5 anni e contributo in conto interessi a carico dello Stato per massimo il 70 %; la convenzione prevede 7 anni di finanziamento e 80% di interessi a carico dello Stato.
Tutti i progetti di credito agevolato devono essere sottoposti al Comitato di Valutazione, Art 7 legge 93/2013, con possibilità di imporre prescrizioni e modalità esecutive; nella convenzione si escludono vincoli e controlli del Comitato di Valutazione.
La legge 63/2014 prescrive per il comparto commerciale al dettaglio l’acquisto dell’immobile o una fidejussione di 150 mila euro da parte dell’investitore non residente, il tutto a scopo cautelare e di garanzia per dipendenti e Ufficio Tributario; vero è che la società sammarinese dei promotori sarà proprietaria di immobili per circa 70 milioni di euro ma è altrettanto vero che le numerose società operative che gestiranno i negozi non garantiscono alcuna sicurezza patrimoniale dal momento che riceveranno in affitto o sub-affitto il ramo di azienda, distinto per marchio, dalle società di vertice e a queste pagheranno affitto per il locale, le attrezzature, l’utilizzo dei marchi, i servizi amministrativi e anche per i dipendenti, costituendo così contenitori vuoti e privi di responsabilità patrimoniale ma viceversa fruitori delle agevolazioni fiscali previste; servono maggiori garanzie che tutta l’imposta monofase venga assolta e pagata.
Nella legge di bilancio 168/2009 era prevista una rivalutazione monetaria degli immobili e delle attrezzature con particolari trattamenti fiscali di favore per gli operatori aderenti; la scadenza era il 31 dicembre 2010, dopo tale data nessun operatore poteva accedere a tale agevolazione, eccezion fatta per il “polo del Lusso”, senza per giunta stabilirne il costo fiscale.
Le imposte di registro sui contratti di appalto prevedono aliquota 1% del valore delle opere edili e di finitura realizzate, la convenzione prevede imposta fissa per ogni contratto di appalto di 2 mila euro e di 200 euro per sub-appalto.
Le imposte di registro sui contratti di affitto e sub-affitto prevedono aliquota 1% del valore del canone d’affitto per ogni anno di durata, la convenzione prevede 0.5% su contratto di affitto e sub-affitto.
Le imposte di registro sui trasferimenti di proprietà dei terreni passano dal 6,90 % al 3,90 %.
La normativa bancaria prevede che l’attività creditizia sia riservata agli operatori di settore sammarinesi; la convenzione stabilisce che banche estere in pool con quelle sammarinesi possano intervenire e svolgere attività creditizia alle aziende interessate per prestiti garantiti dallo Stato, circostanza che oltre a gettare dubbi sull’opportunità, genera significative implicazioni nel comparto bancario, già profondamente in difficoltà e in precario equilibrio.
La normativa vigente prevede che i proprietari dei terreni che intendono realizzare immobili, si accolli gli oneri di concessione edilizia, la convenzione citata esonera il “polo del lusso” a pagare oneri di concessione edilizia fino alla concorrenza di 25.000 mq edificabili esonerandoli dal pagamento di circa 2/3 milioni di euro di oneri di concessione; la convenzione impone all’Ecc.ma Camera il pagamento degli oneri di bonifica dei terreni e tutti i costi per la realizzazione della strada di collegamento con la superstrada, approssimabili in 3/4 milioni di euro.
Ad ogni buon fine si ricorda che saranno barattati terreni tra Ecc.ma Camera e “polo del lusso” in evidente sproporzione di valore, con in cambio la realizzazione di opere di urbanizzazione e parcheggi, il tutto ad utilità esclusiva del “polo” e non della collettività.
Alla luce di quanto sopra esposto alcune considerazioni ci pervadono:
perché usare una definizione come quella di “polo del lusso” quando si tratta di outlet o department store di capi di precedenti collezioni? Sarebbe utile e trasparente informare la collettività sui brand che saranno presenti nel polo visto e considerato che, nell’allegato “B” della convenzione sono solo menzionati i gestori McArthurGlen e Value Retail.
perché assistere contemporaneamente alla chiusura o al fallimento commerciale degli outlet pre-esistenti e contemporaneamente all’avvio di uno nuovo e più grande?
perché acconsentire che soggetti esteri possano acquistare e realizzare immobili a san Marino?
perché a fronte di tante concessioni e deroghe in favore degli investitori non si pretendano deroghe per ottenere garanzie maggiori sul pagamento della monofase, sull’idoneità e sul mantenimento dell’investimento da parte di tutte le persone estere che investiranno in tale progetto?
perché non ammettere che l’unico introito non garantito è costituito dalla monofase; che l’investimento non comporterà entrate di imposte IGR dal momento che esistono esenzioni pressoché totali per almeno 8/10 anni; che le imposte di registro saranno ridotte di circa il 60% rispetto a quelle ordinarie; che non ci sono introiti per oneri di concessione; che il costo per interessi a carico dello Stato ammonterà a circa 2 milioni annui; che milioni saranno spesi per la realizzazione della strada e per le opere di bonifica?
perché il sindacato è silente di fronte a tale iniziativa che sulla carta pare generare 200 posti di lavoro ma solo un centinaio saranno per i sammarinesi, magazzinieri e commessi assunti a livelli poco qualificati?
Quali saranno i rischi di vedere il crollo del comparto commerciale già esistente con conseguenze di licenziamenti maggiori rispetto alle assunzioni previste?
Da quando in quà degli investitori hanno bisogno di crediti agevolati per un investimento, se tale può essere considerato?
Dalla convenzione tra l’Ecc.ma Camera e i promotori di tale iniziativa - Borletti Group sam e DEA Real Estate Advisor srl, società lussemburghese e italiana con rapporti commerciali e finanziari con banche ed investitori del Qatar-, si evince che questi ultimi, detenendo il controllo e non la totalità delle quote, costituiranno a San Marino una società per la realizzazione e la gestione dell’immobile, oltre ad altre società per l’amministrazione, la promozione e la gestione commerciale; queste società potranno essere cedute ad altri soggetti dopo 5 anni. La legge sulle società 47/2006 prescrive verifiche sull’inidoneità dei soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche e si ritiene che in virtù della rilevanza economica/politica dell’iniziativa tutti i soggetti interessati dovrebbero essere pubblicamente noti ed opportunamente verificati.
La citata convenzione che Ecc.ma Camera sottoscrive con i promotori dell’iniziativa, evidenzia una serie di eccezioni rispetto alla normativa vigente, deroghe che possono essere giustificate in ragione della rilevanza dell’opera e dell’attrattiva commerciale ma che per completezza d’informazione devono essere citate.
L’art. 68 della legge 166/2013 prescrive divieto di cumulo fra i benefici fiscali per utili reinvestiti e credito agevolato di cui alla legge 93/2013, oltre all’impossibilità di cumulo con i benefici di monofase agevolata al 6% sulle opere edili e di finitura degli immobili previste alla legge 100/2004; viceversa i promotori per mezzo delle loro società sammarinesi potranno accedere a tutti questi benefici cumulativamente.
Sia il credito agevolato che gli abbattimenti fiscali vengono concessi ad ogni operatore economico singolarmente; viceversa nel caso di specie si considerano tutte le società interessate come facenti parte di un unico progetto e quindi come se fossero un unico operatore.
Gli importi finanziabili e gli investimenti ammissibili che nella convenzione sono indicati per 105 milioni di euro vengono incrementati del 15% del totale effettivamente investito, garantendo un credito agevolato da calcolarsi su 120 milioni.
Gli abbattimenti d’imposta previsti dalla normativa 166/2013 per gli utili reinvestiti prevedono un tempo massimo di 7+1 anni, viceversa dalla convenzione si deduce che per effetto di attivazione facoltativa di ogni operatore si può arrivare a 11+1 anni di esenzioni fiscali.
La normativa sul credito agevolato prescrive tempi di finanziamento di 5 anni e contributo in conto interessi a carico dello Stato per massimo il 70 %; la convenzione prevede 7 anni di finanziamento e 80% di interessi a carico dello Stato.
Tutti i progetti di credito agevolato devono essere sottoposti al Comitato di Valutazione, Art 7 legge 93/2013, con possibilità di imporre prescrizioni e modalità esecutive; nella convenzione si escludono vincoli e controlli del Comitato di Valutazione.
La legge 63/2014 prescrive per il comparto commerciale al dettaglio l’acquisto dell’immobile o una fidejussione di 150 mila euro da parte dell’investitore non residente, il tutto a scopo cautelare e di garanzia per dipendenti e Ufficio Tributario; vero è che la società sammarinese dei promotori sarà proprietaria di immobili per circa 70 milioni di euro ma è altrettanto vero che le numerose società operative che gestiranno i negozi non garantiscono alcuna sicurezza patrimoniale dal momento che riceveranno in affitto o sub-affitto il ramo di azienda, distinto per marchio, dalle società di vertice e a queste pagheranno affitto per il locale, le attrezzature, l’utilizzo dei marchi, i servizi amministrativi e anche per i dipendenti, costituendo così contenitori vuoti e privi di responsabilità patrimoniale ma viceversa fruitori delle agevolazioni fiscali previste; servono maggiori garanzie che tutta l’imposta monofase venga assolta e pagata.
Nella legge di bilancio 168/2009 era prevista una rivalutazione monetaria degli immobili e delle attrezzature con particolari trattamenti fiscali di favore per gli operatori aderenti; la scadenza era il 31 dicembre 2010, dopo tale data nessun operatore poteva accedere a tale agevolazione, eccezion fatta per il “polo del Lusso”, senza per giunta stabilirne il costo fiscale.
Le imposte di registro sui contratti di appalto prevedono aliquota 1% del valore delle opere edili e di finitura realizzate, la convenzione prevede imposta fissa per ogni contratto di appalto di 2 mila euro e di 200 euro per sub-appalto.
Le imposte di registro sui contratti di affitto e sub-affitto prevedono aliquota 1% del valore del canone d’affitto per ogni anno di durata, la convenzione prevede 0.5% su contratto di affitto e sub-affitto.
Le imposte di registro sui trasferimenti di proprietà dei terreni passano dal 6,90 % al 3,90 %.
La normativa bancaria prevede che l’attività creditizia sia riservata agli operatori di settore sammarinesi; la convenzione stabilisce che banche estere in pool con quelle sammarinesi possano intervenire e svolgere attività creditizia alle aziende interessate per prestiti garantiti dallo Stato, circostanza che oltre a gettare dubbi sull’opportunità, genera significative implicazioni nel comparto bancario, già profondamente in difficoltà e in precario equilibrio.
La normativa vigente prevede che i proprietari dei terreni che intendono realizzare immobili, si accolli gli oneri di concessione edilizia, la convenzione citata esonera il “polo del lusso” a pagare oneri di concessione edilizia fino alla concorrenza di 25.000 mq edificabili esonerandoli dal pagamento di circa 2/3 milioni di euro di oneri di concessione; la convenzione impone all’Ecc.ma Camera il pagamento degli oneri di bonifica dei terreni e tutti i costi per la realizzazione della strada di collegamento con la superstrada, approssimabili in 3/4 milioni di euro.
Ad ogni buon fine si ricorda che saranno barattati terreni tra Ecc.ma Camera e “polo del lusso” in evidente sproporzione di valore, con in cambio la realizzazione di opere di urbanizzazione e parcheggi, il tutto ad utilità esclusiva del “polo” e non della collettività.
Alla luce di quanto sopra esposto alcune considerazioni ci pervadono:
perché usare una definizione come quella di “polo del lusso” quando si tratta di outlet o department store di capi di precedenti collezioni? Sarebbe utile e trasparente informare la collettività sui brand che saranno presenti nel polo visto e considerato che, nell’allegato “B” della convenzione sono solo menzionati i gestori McArthurGlen e Value Retail.
perché assistere contemporaneamente alla chiusura o al fallimento commerciale degli outlet pre-esistenti e contemporaneamente all’avvio di uno nuovo e più grande?
perché acconsentire che soggetti esteri possano acquistare e realizzare immobili a san Marino?
perché a fronte di tante concessioni e deroghe in favore degli investitori non si pretendano deroghe per ottenere garanzie maggiori sul pagamento della monofase, sull’idoneità e sul mantenimento dell’investimento da parte di tutte le persone estere che investiranno in tale progetto?
perché non ammettere che l’unico introito non garantito è costituito dalla monofase; che l’investimento non comporterà entrate di imposte IGR dal momento che esistono esenzioni pressoché totali per almeno 8/10 anni; che le imposte di registro saranno ridotte di circa il 60% rispetto a quelle ordinarie; che non ci sono introiti per oneri di concessione; che il costo per interessi a carico dello Stato ammonterà a circa 2 milioni annui; che milioni saranno spesi per la realizzazione della strada e per le opere di bonifica?
perché il sindacato è silente di fronte a tale iniziativa che sulla carta pare generare 200 posti di lavoro ma solo un centinaio saranno per i sammarinesi, magazzinieri e commessi assunti a livelli poco qualificati?
Quali saranno i rischi di vedere il crollo del comparto commerciale già esistente con conseguenze di licenziamenti maggiori rispetto alle assunzioni previste?
Da quando in quà degli investitori hanno bisogno di crediti agevolati per un investimento, se tale può essere considerato?
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