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Pubblicazione nuovo elenco Certificatori Energetici (L. 48/2014)

7 ago 2015
Pubblicazione nuovo elenco Certificatori Energetici (L. 48/2014)
Pubblicazione nuovo elenco Certificatori Energetici (L. 48/2014)
La Segreteria per il Territorio e Ambiente, in collaborazione con lo Sportello per l'Energia e l'Ufficio Gestione Procedure Energetiche, comunica che in data 23 luglio 2015 è stato pubblicato l'elenco aggiornato dei Certificatori Energetici e dei tecnici abilitati all'esercizio dell'attività di Diagnosi Energetica sul sito dello Sportello per l'Energia, ai sensi dell'art. 11 Legge 3 aprile 2014 n.48 (Riforma della legge 7 maggio 2008 n. 72 - promozione ed incentivazione dell’efficienza energetica degli edifici e dell’impiego di energie rinnovabili in ambito civile e industriale).

Il Registro dei Certificatori Energetici riporta, oltre ai nominativi dei tecnici abilitati, la loro eventuale abilitazione alla Diagnosi Energetica e gli indirizzi presso i quali i tecnici sono reperibili.
Come indicato dall'art.11 comma 2 Legge 48/2014, il Registro dei Certificatori Energetici è diviso nelle seguenti due sezioni:
a) tecnici qualificati, singoli o associati, iscritti all'Ordine o al Collegio Professionale di competenza;
b) società di ingegneria dotate di tecnici qualificati.

Si ricorda che la Legge 48/2014 istituisce la figura del Certificatore Energetico (CE), inteso quale tecnico esperto in materia di energetica edilizia, di impianti termici e di utilizzo di fonti di energia rinnovabili e assimilate, per il rilascio dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE) qualora iscritto nell’apposito Registro.

Si rammenta altresì che l’APE, cosi come definito dall’art. 3 comma 2 lettera d) della Legge 48/2014 è un documento “obbligatorio, con onere a carico rispettivamente del venditore e del locatore, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile e/o delle singole unità immobiliari, e nel caso di locazione di edifici e/o di singole unità immobiliari. L’APE deve essere allegato all'atto di compravendita o al contratto di locazione pena la nullità degli stessi”. Inoltre “il possesso dell’attestato di prestazione energetica deve essere chiaramente espresso, con onere a carico del venditore o locatore, nel caso di annunci per trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile e/o delle singole unità immobiliari e nel caso di annunci o per la locazione di edifici e/o di singole unità immobiliari” (art. 5 comma 9 lettere b) e c) L. 48/2014).

Gli utenti potranno accedere all'elenco aggiornato dei Certificatori Energetici e dei tecnici abilitati all'esercizio dell'attività di Diagnosi Energetica anche da portale del Dipartimento Territorio e Ambiente www.dipartimentoterritorio.pa.sm.

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