Logo San Marino RTV

Segreteria Finanze: novità introdotte a modifica della Legge 92/2008

12 dic 2017
Segreteria Finanze: novità introdotte a modifica della Legge 92/2008
Si intende sinteticamente portare a conoscenza della cittadinanza alcune delle principali novità introdotte a modifica della Legge 92/2008:

A partire dal 1° gennaio 2018 il trasferimento tra soggetti diversi di denaro contante o di titoli al portatore, quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 10.000 euro, deve avvenire esclusivamente per il tramite di una banca.

A partire dal 1° gennaio 2018 gli assegni tratti o negoziati su banche sammarinesi ovvero da queste emessi, se di importo singolarmente pari o superiore a 10.000 euro, devono indicare:

il nome e cognome o la denominazione sociale del beneficiario;
la clausola “non trasferibile”.

Tutte le società, i trustee le fondazioni e gli enti o istituti giuridici analoghi, con o senza personalità giuridica, dovranno:

acquisire e conservare informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulle persone fisiche che ne sono titolari effettivi (e fornirle ad esempio a banche, professionisti, mediatori immobiliari, ecc. per agevolare l’adempimento dei loro degli obblighi di adeguata verifica).
Le informazioni riguardanti le società, sono acquisite, a cura degli amministratori che devono richiedere ai soci informazioni necessarie a stabilire a chi fa capo la titolarità effettiva. Se il socio non fornisce gli elementi idonei a stabilire la titolarità effettiva non può esercitare il voto e le deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto sono annullabili.

Tutte le società, le associazioni, le fondazioni, gli enti analoghi dotati di personalità giuridica, dovranno comunicare entro 6 mesi dalla costituzione del registro le informazioni relative alle persone fisiche che ne sono titolari effettivi ai fini della conservazione in un registro ad accesso riservato. In particolare:

la comunicazione avverrà per via cartacea o telematica all’Ufficio Industria che impartirà apposite disposizioni (un medesimo registro verrà tenuto dall’Ufficio Registro dei Trust per quanto attiene agli adempimenti dei trustee).
La comunicazione potrà avvenire anche attraverso l’ausilio tecnico di professionisti iscritti all’Ordine degli Avvocati-Notai o Commercialisti.
La mancata comunicazione del titolare effettivo all’Ufficio Industria (o all’Ufficio Registro dei Trust) comporterà una sanzione pecuniaria amministrativa da € 5.000 ad € 10.000.
La comunicazione intenzionale di un titolare effettivo falso (oppure mancata indicazione di tutti i titolari effettivi) costituisce reato al pari delle false/omesse dichiarazioni rilasciate in banca o ai professionisti o comunque ai soggetti tenuti a svolgere adeguata verifica della clientela.
I titolari effettivi dovranno essere, nel tempo, eventualmente aggiornati (ad esempio per cessione quote societarie), in questo caso il termine per la comunicazione al registro è di un mese.

Oltre ai soggetti finanziari e ai professionisti, sono sottoposti alla normativa antiriciclaggio gli operatori di seguito elencati, che avranno inoltre l’obbligo di:

1) registrarsi presso l’AIF dopo l’istituzione del registro e
2) mantenere rapporti bancari distinti da quelli utilizzati per finalità personali (per professionisti e ditte individuali).
I soggetti non finanziari sottoposti alla normativa antiriciclaggio sono i seguenti:
a) i prestatori di servizi relativi a società o trust; b) i Confidi; c) gli agenti immobiliari; d) i prestatori di servizi di giochi della sorte e case da gioco; e) i soggetti che esercitano l’attività di custodia e trasporto di denaro contante, titoli o valori; f) i soggetti che esercitano l’attività di commercio di preziosi (in particolare è stato precisato che nel concetto di “preziosi” rientrano gli orologi di elevato standing di importo singolo superiore ad euro 2.000 mentre è esclusa la bigiotteria e la piccola oggettistica in argento); g) esercizio di casa d’asta, galleria d’arte o commercio di cose antiche; h) le società o i soggetti costituiti in forma diversa dalla società che svolgono attività analoghe non prettamente riservate a quelle svolte dai professionisti iscritti all’Ordine degli Avvocati-Notai o Commercialisti; i) le società di servizi che svolgono l’attività di supporto ai professionisti.

La Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio

Riproduzione riservata ©