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Violenza di genere, Segreteria Giustizia: "Da Authority Pari Opportunità suggerito di non accogliere nessuna delle tre Istanze d’Arengo sul tema"

27 feb 2023
Violenza di genere, Segreteria Giustizia: "Da Authority Pari Opportunità suggerito di non accogliere nessuna delle tre Istanze d’Arengo sul tema"

In risposta a quanto riportato dalla stampa si rappresenta che, nelle conclusioni finali del parere fornito alle Segreterie di Stato competenti dall’Authority per le Pari Opportunità, viene suggerito, pur sottolineando l’importanza di quanto riportato e il parere favorevole su alcuni punti, di non accogliere nessuna delle tre Istanze d’Arengo presentate relative ai temi della violenza di genere (Istanza n. 16 – “Istanza d’Arengo affinché tutte le forme di violenza sulle donne delineate nella Convenzione di Istanbul siano codificate dalla legislazione sammarinese e perseguite”, Istanza n. 17- “Istanza d’Arengo affinché si adottino misure idonee a ridurre il numero di casi di violenza sulle donne che cadono in prescrizione e a garantire che tutti gli atti di violenza contro le donne contemplati dalla Convenzione di Istanbul siano perseguiti e sanzionati rapidamente”; Istanza n. 20 – “Istanza d’Arengo affinché sia attuato un piano di azione nazionale globale contro la violenza sulle donne”). Il parere dell’Authority rimane quindi allineato alle motivazioni che la Segreteria di Stato per la Giustizia ha proposto all’aula consiliare circa il non accoglimento. Si ritiene inoltre opportuno precisare ulteriormente quali motivazioni hanno suggerito il non accoglimento dell’Istanza d’Arengo “Affinché tutte le forme di violenza sulle donne delineate nella Convenzione di Istanbul siano codificate dalla legislazione sammarinese e perseguite”. La giurisprudenza sammarinese è concorde nel ritenere che la soglia richiesta per qualificare un comportamento come stalking (atti persecutori) possa quantificarsi anche in due sole condotte, se pur commesse in un arco di tempo molto ristretto, in quanto le stesse si considerano idonee a costituire la reiterazione prevista dalla norma incriminatrice di cui all’art. 181 bis (atti persecutori). Per l’integrazione del reato si è ritenuto sufficiente che la condotta del soggetto attivo abbia provocato un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della persona offesa, l’accertamento del quale può avvenire con varie modalità, non necessariamente con riferimenti medici. Pertanto non si ritiene necessario un intervento normativo sul reato in esame. Non si ritiene, inoltre, opportuno introdurre un reato autonomo di violenza psicologica, in quanto tale condotta trova già repressione nei reati di minaccia, violenza privata, atti persecutori e maltrattamenti, costituendo un elemento materiale di tali condotte criminose. Si rammenta inoltre che per quanto concerne gli atti di violenza da partener nelle relazioni di intimità il codice penale sammarinese già prevede la circostanza aggravante di cui all’art. 172 c.p. Nel ribadire la condivisione dei principi affermati dal GREVIO, al fine di contrastare tutte le forme di violenza sulle donne delineate nella Convenzione di Istanbul, si ricorda come la Repubblica di San Marino sia già attiva nel recepimento degli stessi, nelle tempistiche richieste dagli Organi Internazionali e compatibilmente a quanto già in essere nel quadro normativo e giurisprudenziale sammarinese. Si intende ricordare come ai sensi dell’art.7 della Legge 72/1995 l'approvazione di un'istanza d'Arengo comporti, per il Congresso di Stato, l'impegno ad operare in modo corrispondente, al fine di realizzare la volontà espressa al riguardo dal Consiglio Grande e Generale, nel termine di sei mesi dall'accoglimento dell'istanza d'Arengo. Una tempistica difficile da rispettare per dare riscontro ai cambiamenti richiesti relativamente a temi particolarmente delicati, fra l’altro già previsti e conosciuti dalla giurisprudenza sammarinese.

c.s. Segreteria di Stato per la Giustizia




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