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Banca Centrale: emanato il “Regolamento della raccolta del risparmio e dell’attività bancaria”

28 set 2007
La Banca Centrale
La Banca Centrale
Il regolamento si divide in 11 parti e contiene 7 modelli allegati. Stabilisce le attività che le banche possono svolgere e quali invece sono incompatibili e disciplina la “raccolta del risparmio”. Fissa procedure e requisiti per ottenere l’autorizzazione alla costituzione di una nuova banca, l’abilitazione ad operare, quella valutaria, all’apertura di una succursale o alla prestazione di servizi bancari nei confronti di banche estere. Le novità principali riguardano l’obbligo della forma di S.P.A. e di un capitale sociale minimo di 13 milioni di euro, la trasparenza sugli assetti proprietari effettivi e il rilascio dell’abilitazione da parte della Banca Centrale e non più del Comitato Credito e Risparmio. Ridefiniti i requisiti di onorabilità per gli esponenti aziendali di banche. Il gradimento del Congresso di Stato è sostituito da quello del Consiglio di Amministrazione, con successiva verifica di Banca Centrale. Nuove regole anche per gli assetti proprietari e per i requisiti di garanzia per i partecipanti al capitale in misura superiore al 2%. Raggruppate tutte le norme di vigilanza applicate alle banche: le principali riguardano la possibile deduzione dal patrimonio di vigilanza dei finanziamenti concessi ai soci e l’introduzione di un coefficiente di solvibilità minimo del 11%. Novità sostanziali per i rapporti banca-cliente. Alle banche vengono imposte nuove regole di trasparenza e correttezza. Tra queste: il diritto del cliente alla consegna della proposta di contratto (prima) e del contratto (poi), l’evidenza delle condizioni economiche e della periodicità di capitalizzazione degli interessi, il diritto di recesso del cliente in caso di offerta fuori sede e di esercizio di jus variandi da parte della banca. Gli istituti di credito fanno spesso uso dello jus variandi, riservandosi cioè la facoltà di modificare unilateralmente una o più clausole del contratto in fase di esecuzione. Il regolamento stabilisce anche l’indicazione obbligatoria del tasso effettivo globale e di quello annuale nei contratti di finanziamento, le procedure per le variazioni unilaterali generalizzate e per l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.

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