Marchi e brevetti: nuova interpretazione sulla reciprocità per i depositanti internazionali

La ratifica dello scambio di note fra Italia e San Marino, che fornisce una nuova interpretazione dell'articolo 43 della convenzione del '39, interrompe, di fatto, il riconoscimento della reciprocità fra i due Paesi ì per i Marchi e Brevetti registrati da imprese, laboratori o privati, residenti in altri territori. “A partire da oggi – spiega l'Ufficio Marchi e Brevetti - i titolari di brevetti europei e di marchi internazionali che intendano proteggere le proprie invenzioni nella Repubblica di San Marino sono tenuti a pagare le tasse nazionali sammarinesi e non possono più avvalersi della reciprocità di riconoscimento”. In concreto da oggi in poi succederà che il criterio di reciprocità verrà riconosciuto solamente per i soggetti italiani o sammarinesi che avranno presentato domande nazionali, mentre i titolari di marchi, brevetti o disegni, ottenuti a seguito di una procedura internazionale, per ottenere protezione in Italia e a San Marino dovranno effettuare il deposito in entrambi i paesi, pagando quindi le tasse sia a San Marino che in Italia. Così avviene in tutti i Paesi membri delle Convenzioni internazionali di Madrid o dell'Aja, nel rispetto del principio della territorialità. I richiedenti sammarinesi e italiani continueranno a godere della possibilità di avere tutela sul territorio di due Stati, effettuando un solo deposito in uno dei due paesi, risparmiando sulle tasse di deposito.

SB

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