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"L'italia recuperi l'Ici non versata dalla Chiesa e dal no profit". La sentenza della Corte Ue

6 nov 2018
Foto ansa
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Lo Stato italiano deve recuperare l'Ici non pagata dalla Chiesa e dal no profit. Lo hanno stabilito i giudici della Corte di giustizia dell'Unione europea, annullando la sentenza del Tribunale Ue del 2016 che avevano sancito "l'impossibilità di recupero dell'aiuto a causa di difficoltà organizzative" nei confronti degli enti non commerciali, come scuole, cliniche e alberghi.

Il ricorso accolto dalla Corte di giustizia era stato promosso dalla "Scuola elementare Montessori" di Roma contro la sentenza del Tribunale Ue del 15 settembre 2016 che in primo grado aveva ritenuto legittima la decisione di non recupero della Commissione europea nei confronti di tutti gli enti non commerciali, sia religiosi sia no profit, di una cifra che, secondo stime dell'Anci, si aggira intorno ai 4-5 miliardi.

La Montessori, sostenuta dai Radicali, nell'aprile 2013 aveva fatto ricorso contro la Commissione, ma nel 2016 il Tribunale Ue aveva confermato l'impossibilità di recuperare quanto dovuto. La Corte di giustizia, pronunciatasi in Grande Chambre, ha invece annullato sia la decisione della Commissione europea che la sentenza del Tribunale Ue, spiegando che tali circostanze costituiscono mere "difficoltà interne" all'Italia, "esclusivamente ad essa imputabili", non idonee a giustificare l'emanazione di una decisione di non recupero. La Commissione europea, si legge nella sentenza, "avrebbe dovuto esaminare nel dettaglio l'esistenza di modalità alternative volte a consentire il recupero, anche soltanto parziale, delle somme". Inoltre, ha ricordato che i ricorrenti erano situati "in prossimità immediata di enti ecclesiastici o religiosi che esercitavano attività analoghe" e dunque l'esenzione Ici li poneva "in una situazione concorrenziale sfavorevole (..) e falsata".

La Corte di giustizia ha ritenuto invece legittime le esenzioni dall'Imu, l'imposta succeduta all'Ici, introdotte dal governo Monti, anch'esse oggetto di contestazione da parte dei ricorrenti.

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