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I Garanti dichiarano inammissibili i referendum sul gioco d'azzardo

16 giu 2004
I Garanti dichiarano inammissibili i referendum sul gioco d'azzardo
Respinto il referendum abrogativo che chiedeva di eliminare i due comma della legge 67 che vietano e definiscono il gioco d’azzardo in Repubblica. Respinto il referendum propositivo che chiedeva di modificare la stessa legge, affidando ad un ente pubblico autonomo la titolarità dei diritti di concessione, regolamentazione e controllo dei giochi a San Marino. La valutazione del Collegio Garante della costituzionalità delle norme parte dalla convenzione Italo-Sammarinese del 1953 che vincola la Repubblica “a non permettere l’impianto e l’esercizio di case da gioco o di altri centri del genere, comunque denominati, nei quali si svolgono giochi d’azzardo” per ricordare che il Collegio può solo limitarsi a verificare se il quesito riguarda direttamente l’autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali. Poiché così non è, sottolineano i saggi, il referendum sotto questo profilo potrebbe ritenersi ammissibile, dal momento che spetterebbe solo ai sammarinesi, con il loro voto, valutare direttamente se rispettare l’obbligo assunto nei confronti dell’Italia, impegnando gli organi di governo a, eventualmente, rinegoziare il patto del 53. Ma il referendum non è ammissibile perché, spiega il Collegio Garante, non è stata rispettata “l’esatta, chiara e inequivocabile formulazione della proposta da sottoporre a votazione popolare”. Non risulterebbe chiaro all’elettore, scrivono i saggi, come non è chiaro al Collegio se per effetto del proprio voto, eventualmente positivo, sarà abrogata la norma del codice penale che vieta e definisce il gioco d’azzardo, norma implicitamente richiamata anche dalla legge n.67. L’inammissibilità del primo quesito fa cadere anche il secondo. Nell’intenzione dei promotori, scrivono i saggi, la correlazione fra i due referendum è stretta. Non solo il venire meno del quesito abrogativo determina la rottura di questa connessione, ma in ogni caso, l’eventuale ammissione del referendum proposito determinerebbe per i cittadini l’impossibilità di esprimere un voto pieno e consapevole sugli effetti del referendum.

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