L'istituzione della Reggenza a San Marino

L'istituzione della Reggenza a San Marino.
I Capitani Reggenti sono i Capi dello Stato. Sono due ed esercitano il loro ufficio collegialmente.
Vengono eletti dal Consiglio Grande e Generale (il Parlamento della Repubblica di San Marino) tra i suoi membri. La carica dura sei mesi. L'investitura avviene il 1° aprile e il 1° ottobre di ogni anno. Cessato l'incarico, non possono essere rieletti per almeno tre anni.
Possono diventare Reggenti solo i cittadini sammarinesi originari che abbiano compiuto i venticinque anni di età. Alla carica di Capitano Reggente non si può rinunciare. Essa prevale su ogni altra carica, che deve essere abbandonata in caso di elezione.
I Capitani Reggenti possono candidarsi alle elezioni politiche. Nel caso in cui non vengano rieletti Consiglieri, rimangono comunque in carica fino alla conclusione del mandato reggenziale.
I Capitani Reggenti hanno diritto al titolo di "eccellenza". Ma al termine del loro mandato non conservano alcuna prerogativa né titolo, inoltre vengono sottoposti al giudizio del Sindacato della Reggenza per "il fatto e il non fatto" nell'ambito delle competenze istituzionali.
Ad ogni insediamento dei nuovi Capitani Reggenti, precisamente la domenica successiva alla loro elezione, i cittadini, attraverso l’istituto democratico e popolare dell’Istanza d’Arengo, possono sottoporre le loro istanze direttamente alla Reggenza. E’ proprio la Reggenza a dover decidere entro un mese l’ammissibilità delle istanze per la discussione delle medesime in Consiglio Grande e Generale.

Fonte: Segreteria Affari Interni

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