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Per San Marino: il referendum ‘massimo quindici’ è costituzionalmente legittimo?

26 mag 2012
Per San Marino: il referendum ‘massimo quindici’ è costituzionalmente legittimo?
Per San Marino: il referendum ‘massimo quindici’ è costituzionalmente legittimo?
Apprendiamo dalla stampa che è stato istituito il comitato promotore per promuovere un referendum costitutivo o di indirizzo per limitare l’accesso al Consiglio di coloro che abbiano esercitato il mandato parlamentare per almeno 15 anni. L’intento dei promotori è certamente lodevole e politicamente apprezzabile; esso, infatti, corrisponde alla richiesta di rinnovamento della classe politica generalmente avvertito dai cittadini. “… per San Marino, tuttavia, teme che la pur interessante proposta possa essere respinta dal Collegio Garante per incostituzionalità.
A tal fine abbiamo interpellato l’Avv. Alvaro Selva, co-fondatore del movimento, che ci ha inviato un suo personale parere, di seguito esposto.
“Mi scuso se non sarò breve e conciso, come è mia abitudine, ma per rispondere al quesito che mi è stato posto, dobbiamo tenere in considerazione e commentare diversi principi soggetti a tutela costituzionale.
In primo luogo osservo che il divieto di discriminazione per condizioni personali, economiche e sociali contenuto nella nostra carta costituzionale costituisce una prescrizione di contenuto generale e comunque integrativo di altre specifiche prescrizioni costituzionalmente tutelate: il divieto è pertanto finalizzato a vietare comunque discriminazioni basate su ragioni soggettive e sociali, ovvero di carattere economico.
Inoltre deve essere tenuto in considerazione il principio di uguaglianza, che trova specifica e sostanziale attuazione nel diritto a tutti garantito costituzionalmente di accesso agli uffici pubblici ed alle cariche elettive “secondo le modalità previste dalla legge”; in particolare, il diritto di accesso alle cariche elettive è ricollegabile al diritto di elettorato passivo garantito da altra norma costituzionale, anche se limitata ai soli cittadini.
In generale, per il diritto di voto, la Dichiarazione dei Diritti stabilisce: “Il suffragio è universale, segreto e diretto. Ogni cittadino, all’età e alle condizioni stabilite dalla legge, ha diritto all’elettorato attivo e passivo”. Completa la legislazione costituzionale sulla materia del diritto di voto la norma della Dichiarazione Universale: “ La volontà popolare è il fondamento dell’autorità di governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto”.
La democrazia, che è a fondamento dell’ordinamento sammarinese, si realizza compiutamente con l’attiva partecipazione del popolo alla vita politica del Paese; lo Stato democratico deve quindi concedere a tutti i cittadini, direttamente o indirettamente, la possibilità di partecipare alla vita politica. La popolazione perciò partecipa alla vita democratica della Repubblica attraverso l’elezione di un certo numero di rappresentanti che hanno il compito di esprimere la volontà popolare.
La legge costituzionale accoglie dunque il principio dell’universalità del suffragio, attribuendo lo stato di elettore (elettorato attivo) a tutti gli individui cui spetta la qualità di cittadino. Il possesso di questo status (capacità elettorale attiva) è, a sua volta, condizione per essere eletto (elettorato passivo).
Il diritto di elettorato attivo, in base alla legge elettorale ed ai principi stabiliti dalle norme costituzionali, spetta a tutti i cittadini, residenti o non residenti in Repubblica (suffragio universale), maggiorenni, iscritti alle liste elettorali formate ed aggiornate ogni anno dall’Ufficio di Stato Civile, e verificate della Commissione elettorale nominata dal Consiglio Grande e Generale. Il diritto al voto non può essere escluso, in osservanza del principio costituzionale dell’eguaglianza prima richiamato, per ragioni economiche o culturali, né discriminato per ragioni di sesso (libertà del voto). La legge elettorale esclude dal diritto di voto le persone civilmente incapaci e coloro che hanno subito condanna definitiva per taluni misfatti.
L’elettorato passivo, che riguarda esplicitamente il proposto quesito referendario, consiste nella capacità di ricoprire cariche elettive. In generale, coloro che hanno diritto all’elettorato attivo sono a loro volta eleggibili. Pertanto non possono essere eletti quei cittadini che, per le cause prima indicate, non possono votare; inoltre, la legge sammarinese prevede il possesso di taluni requisiti (detti di eleggibilità) senza il possesso dei quali un elettore non può esercitare il diritto di elettorato passivo, e sono: a) avere compiuto i 21 anni di età nel giorno delle elezioni; b) avere il domicilio nel territorio della Repubblica. Non possono infine essere eletti (condizioni di incompatibilità) coloro che fanno parte dei corpi di polizia, gli Agenti diplomatici o consolari ed i magistrati. I componenti delle Giunte di Castello devono dimettersi prima della candidatura per le elezioni del Consiglio Grande e Generale, essendo le due cariche incompatibili. Altre limitazioni al diritto di essere eletti, oltre a quelle qui indicate, sono pertanto incompatibili con i principi costituzionali indicati.
In relazione a tali regole costituzionale, i dubbi circa la illegittimità costituzionale del quesito referendario mi sembrano fondati. Aggiungo che, a mio avviso, è illegittima costituzionalmente anche la vigente norma della legge elettorale che discrimina gli elettori residenti all’estero i quali, contrariamente a quelli residenti, non possono esprimere le preferenze. Ma su quest’ultimo argomento mi riservo di esprimere il mio parere più compiutamente in altra occasione”.
Grazie Avv. Selva!

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