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Soggiorni e residenze: Upr presenta un progetto di legge

10 nov 2014
Soggiorni e residenze: Upr presenta un progetto di legge
Soggiorni e residenze: Upr presenta un progetto di legge
L'Unione per la Repubblica ha depositato un progetto di legge che chiede di intervenire nel settore del rilascio di soggiorni e residenze. Un provvedimento stralcio, spiega l'Upr, per eliminare una discriminazione sorta fra cittadini sammarinesi. I disposti del Decreto Legge 204 del 2011, sottolinea la relazione introduttiva, hanno differenziato le modalità di richiesta di residenza in ragione della tipologia di cittadinanza detenuta ( originaria, naturalizzazione, acquisita).
La sussistenza di questo elemento è un principio di forte discriminazione fra cittadini e un segnale contradditorio rispetto alla recente norma di naturalizzazione decisa dal Consiglio Grande e Generale. A questo, prosegue l'Upr, si aggiunge il fatto che, a norma di legge, il nostro stato può concedere residenze a forensi che intraprendono attività economiche – ma parimenti – un cittadini naturalizzato non può chiedere la residenza per i figli non conviventi. E’ da tempo che Governo e rappresentanze consiliari discutono circa l’opportunità di aggiornare la normativa in materia di soggiorni e residenze e l’auspicio è che questo possa divenire realtà nel giro di pochi mesi. La materia trattata nel progetto di legge, conclude la relazione, pur non rappresentando in termini numerici un fenomeno rilevante, rappresenta dal punto di vista del principio un elemento da considerare con urgenza affinché ogni disparità fra cittadini, dal punto di vista del principio, sia eliminata.


PROGETTO DI LEGGE

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO - LEGGE 28 DICEMBRE 2011 N. 204 E ALLA LEGGE 28 GIUGNO 2010 N. 118 – LEGGE SULL’INGRESSO E LA PERMANENZA DEGLI STRANIERI IN REPUBBLICA
 

Art. 1
(Abrogazioni Decreto Legge 28/12/2011 n. 204)
E’ abrogato il comma 10 contenuto nell’articolo 1 del Decreto Legge 28 dicembre 2011 n. 204 che integra l’articolo 13 Legge 28 giugno 2010 n. 118

Art. 2
(Integrazioni Legge 28 giugno 2010 n. 118)
Dopo il comma 6 dell’articolo 16 della Legge 28 giugno 2010 n. 118 e successive modifiche sono inseriti i seguente comma:
“7. Il sammarinese residente può richiedere il rilascio della residenza per il figlio di età non superiore a 25 anni legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, purché non sia coniugato o convivente more uxorio e, nel caso di minori, a condizione che l'altro genitore, qualora sia noto ed in vita, abbia prestato il suo consenso ovvero tale consenso sia stato espresso dall'autorità giudiziaria.”

Art. 3
(Norme di raccordo)
Ogni norma in contrasto con la presente legge è abrogata.

Art. 4
(Entrata in vigore)
La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.
 

San Marino, 10 novembre 2014

Marco Podeschi
Gruppo Consiliare Unione per la Repubblica

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