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Calcio Scommesse: ecco le nuove squalifiche

15 ott 2018
Calcio Scommesse: ecco le nuove squalifiche
Queste le decisioni della Commissione Disciplinare della FSGC:
accolto il deferimento della Procura Federale, per avere effettuato scommesse sulla gara Fiorentino - Cailungo del 30.3.2016, sulla gara di Coppa Titano San Giovanni – Folgore del 9.3.2016 e sulla gara di Coppa Titano Juvenes – La Fiorita del 30.3.2016, irroga la sanzione complessiva di anni 2 di inibizione ed € 1.000,00 di ammenda a carico del tesserato Alan Gasperoni, all'epoca dei fatti Presidente della Società Polisportiva LA FIORITA.

Accolto il deferimento della Procura Federale, per avere effettuato reiteratamente nel tempo scommesse su gare del campionato italiano e di competizioni internazionali, irroga la sanzione di 6 mesi di squalifica ed € 400,00 di ammenda per Francesco Perrotta, all'epoca dei fatti calciatore tesserato della società S.S. FOLGORE e della società LIBERTAS nella stagione sportiva 2017 – 2018.

La giustizia sportiva inoltre, accoglie il deferimento della Procura Federale, per Simone Montanari, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S.S. Pennarossa e della S.S.FOLGORE nella stagione 2016-2017, per aver violato il dovere di informare la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate da Alessio Cangini sulla gara di Coppa Titano San Giovanni Folgore del 9.3.2016 e le scommesse effettuate dal signor Alessandro Cuttone sulla gara di Coppa Titano, Juvenes – Folgore del 14.3.2017. Nessuna sanzione aggiuntiva viene applicata rispetto a quella già comminata nell'ambito del procedimento disciplinare n. 1 del 2017. La sanzione già comminata nell'ambito del procedimento disciplinare n. 1 del 2017 assorbe la sanzione applicabile alle condotte omissive contestate nel presente procedimento n. 4 del 2017;

La disciplinare accoglie inoltre il deferimento della Procura Federale, per avere effettuato reiteratamente scommesse su gare del campionato italiano e di competizioni internazionali, per aver violato il dovere di informare la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara di Coppa Titano Juvenes – Folgore del 14.3.2017 e per aver violato il dovere di informare la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate da Alessandro Cuttone sulla gara di Coppa Titano Juvenes – Folgore del 14.3.2017, irroga la sanzione complessiva di 1 anno e mesi 3 di squalifica ed € 400,00 di ammenda a carico del tesserato Nicola Berardi, all'epoca dei fatti allenatore della FOLGORE dalla stagione sportiva 2015 – 2016 alla stagione sportiva 2016 – 2017 e della società polisportiva LA FIORITA, nella stagione sportiva 2017 – 2018, di cui mesi 6 di squalifica ed € 400,00 di ammenda per la violazione dell’art. 5, comma 1°, mesi 6 di squalifica per la violazione dell’art. 6, comma 3° e mesi 3 di squalifica per la violazione dell’art. 5, comma 2°.

Accolto il deferimento della Procura Federale, per avere effettuato reiteratamente nel tempo scommesse su gare del campionato italiano e di competizioni internazionali, ed all’art. 6, comma 1°, Reg. Disciplina, per avere prima della gara di Coppa Titano San Giovanni – Folgore del 9.3.2016, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara stessa, irroga la sanzione complessiva di anni 1 e mesi 8 di squalifica ed € 1.200,00 di ammenda a carico del tesserato Manuel Muccin, calciatore della società S.S. FOLGORE dalla stagione sportiva 2015 –2016 alla stagione sportiva 2017 – 2018), di cui anni 1 e mesi 6 di squalifica ed € 1.000,00 di ammenda per la violazione dell’art. 6, comma 1° e mesi 2 di squalifica ed € 200,00 di ammenda.
Accolto il deferimento della Procura Federale, per avere effettuato reiteratamente scommesse su gare del campionato italiano e di competizioni internazionali, irroga la sanzione di mesi 6 di squalifica ed € 400,00 di ammenda a carico del tesserato Riccardo Aluigi, calciatore della società S.S. FOLGORE.
Accolto il deferimento della Procura Federale, per avere effettuato reiteratamente scommesse su gare del campionato italiano e di competizioni internazionali, per avere effettuato scommesse sulla gara di Coppa Titano San Giovanni - Folgore del 9.3.2016 e per avere effettuato scommesse sulla gara di Coppa Titano Juvenes – La Fiorita del 30.3.2016, per aver violato il dovere di informare la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate da Davide Vagnetti sulla gara di Coppa Titano San Giovanni – Folgore del 9.3.2016 e le scommesse effettuate per interposta persona dal signor Davide Vagnetti sulla gara di Coppa Titano Juvenes – La Fiorita del 30.3.2016, irroga la sanzione complessiva di anni 1, mesi 1 e giorni 15 di squalifica ed € 800,00 ammenda a carico del tesserato Gemino Gozi, calciatore della società Tre Penne nella stagione sportiva 2015 – 2016), di cui 1 anno di squalifica ed € 650,00 di ammenda per la violazione dell’art. 5, comma 1°, 1 mese e 15 giorni di squalifica ed € 150,00 di ammenda.

Accolto il deferimento della Procura Federale, nei confronti di Davide Vagnetti, all'epoca dei fatti tesserato per la società VIRTUS, accertate la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all’art. 5, comma 2°, per aver violato il dovere di informare la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate da Gabriele Muratori sulla gara di Coppa Titano San Giovanni - Folgore del 9.3.2016 e da strong>Dalibor Riccardi, Gemino Gozi e Gabriele Muratori, quest’ultimo per interposta persona, sulla gara di Coppa Titano Juvenes – La Fiorita del 30.03.2016. Nessuna sanzione aggiuntiva viene applicata rispetto a quella già comminata nell’ambito del procedimento disciplinare n. 1 del 2017. La sanzione già comminata nell'ambito del procedimento disciplinare n. 1 del 2017 assorbe la sanzione applicabile alle condotte omissive contestate nel presente procedimento n. 4 del 2017;

Accolto il deferimento della Procura Federale, per avere effettuato reiteratamente scommesse su gare del campionato italiano e di competizioni internazionali, nonché sulle gare Fiorentino – Cailungo del 30.3.2016 e Murata – Domagnano del 30.3.2016, e sulla gara di Coppa Titano Juvenes – La FIORITA del 30.3.2016 e per aver violato il dovere di informare la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate per interposta persona dal Davide Vagnetti sulla gara di Coppa Titano Juvenes – La Fiorita del 30.3.2016, irroga la sanzione complessiva di anni 1, mesi 1 e giorni 15 di squalifica ed € 1.150,00 ammenda a carico del tesserato Dalibor Riccardi, all'epoca dei fatti tesserato per la società Virtus, di cui 1 anno di squalifica ed € 1.000,00 di ammenda per la violazione dell’art. 5, comma 1°, e 1 mese e 15 giotni di squalifica ed € 150,00 di ammenda.

Accolto il deferimento della Procura Federale, per aver violato il dovere di informare la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara di Coppa Titano San Giovanni - Folgore del 9.3.2016 e la gara di Coppa Titano Juvenes – Folgore del 14.3.2017 e per aver violato il dovere di informare la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate da Alessandro Cuttone sulla gara di Coppa Titano Juvenes – Folgore del 14.3.2017, irroga la sanzione di mesi 3 di squalifica a carico del tesserato Armando Aruci, all'epoca dei fatti calciatore tesserato della società Virtus ed attualmente non tesserato. Salvo quanto sopra indicato, nessuna sanzione aggiuntiva viene applicata rispetto a quella già comminata nell'ambito del procedimento disciplinare n. 1 del 2017. La sanzione già comminata nell'ambito del procedimento disciplinare n. 1 del 2017 assorbe la sanzione applicabile alle condotte omissive contestate nel presente procedimento n. 4 del 2017. La sanzione di cui al presente provvedimento dovrà essere scontata a decorrere dal giorno successivo allo scadere di eventuali sanzioni attualmente in corso di esecuzione della medesima natura.

Accolto il deferimento della Procura Federale, per avere prima della gara di Coppa Titano San Giovanni – Folgore del 9.3.2016, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara stessa al fine di effettuare scommesse dall'esito sicuro, per avere effettuato scommesse sulla gara di Coppa Titano San Giovanni – Folgore del 9.3.2016 e sulla gara di Coppa Titano Juvenes – La Fiorita del 30.3.2016, irroga la sanzione complessiva di anni 3 e mesi 6 di inibizione ed € 2.500,00 di ammenda a carico del tesserato Gabriele Muratori, all'epoca dei fatti tesserato per la società S.S. FOLGORE, di cui 3 anni di inibizione ed € 2.000,00 di ammenda per la violazione dell’art. 6, comma 1°, e mesi 6 di inibizione ed € 500,00 di ammenda.

Accolto il deferimento della Procura Federale, per avere effettuato scommesse sulla gara di Coppa Titano San Giovanni - Folgore del 9.3.2016 e sulla gara di Coppa Titano Juvenes – Folgore del 14.3.2017 e per aver violato il dovere di informare la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate da Simone Montanari sulla gara di Coppa Titano San Giovanni - Folgore del 9.3.2016, irroga la sanzione complessiva di 1 anno e 1 mese e 15 giorni di squalifica ed € 1.150,00 ammenda a carico del tesserato Alessandro Cangini, all'epoca dei fat1ti calciatore tesserato per la S.P. LA FIORITA, di cui anni 1 di squalifica ed € 1.000,00 di ammenda per la violazione dell’art. 5, comma 1°, e mesi 1 e giorni 15 di squalifica ed € 150,00 di ammenda. Accoglie il deferimento della Procura Federale, per avere prima della gara di Coppa Titano Juvenes – Folgore del 14.3.2017, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara stessa, al fine di effettuare scommesse dall’esito sicuro e per avere effettuato scommesse sulla gara di Coppa Titano Juvenes – Folgore del 14.3.2017, irroga la sanzione complessiva di anni 1 e mesi 6 di squalifica e € 1.000,00 di ammenda a carico del tesserato Alessandro Cuttone, calciatore tesserato nella stagione 2016 - 2017 fino a dicembre 2016 per la A.S. San Giovanni e da gennaio 2017 per la A.C. JUVENES DOGANA, attualmente non tesserato, di cui anni 1 di squalifica ed € 500,00 di ammenda per la violazione dell’art. 6, comma 1°, e mesi 6 di squalifica ed € 500,00 di ammenda per la violazione dell’art. 5, comma 1°. La sanzione di cui al presente provvedimento dovrà essere scontata a decorrere dal giorno successivo allo scadere di eventuali sanzioni attualmente in corso di esecuzione della medesima natura.

Non accolto il deferimento della Procura Federale della FSGC del tesserato Renato Capellini, presidente e legale rappresentante pro tempore della società S.S. FOLGORE per la omessa denuncia di cui all’art. 6 comma 3° Reg. Disciplina, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara di Coppa Titano Juvenes – Folgore del 14.3.2017.

Accolto il deferimento della Procura Federale della FSGC e per l’effetto accertata la responsabilità per la violazione dell’art. 3, comma 2 Reg. Disciplina F.S.G.C., a titolo di responsabilità diretta per le condotte poste in essere dal proprio presidente e legale rappresentante pro tempore Alan Gasperoni, irroga la sanzione di € 1.500,00 di ammenda a carico della società S.P. LA FIORITA.

Accolto il deferimento della Procura Federale e accertata la responsabilità per la violazione dell’art. 3, comma 2 Reg. Disciplina F.S.G.C., a titolo di responsabilità oggettiva per le condotte poste in essere dal proprio tesserato all'epoca dei fatti, Alessio Cangini, irroga la sanzione di € 250,00 di ammenda a carico della società S.P. LA FIORITA.

Non accolto il deferimento della Procura Federale della FSGC della società S.S. FOLGORE per la violazione dell’art. 3, comma 2 Reg. Disciplina F.S.G.C., a titolo di responsabilità diretta per le condotte poste in essere dal proprio presidente e legale rappresentante pro tempore, Renato Capellini.

Accolto il deferimento, a titolo di responsabilità oggettiva, In relazione alle condotte ascritte ai propri tesserati, Francesco Perrotta, Simone Montanari, Nicola Berardi, Manuel Muccini, Riccardo Aluigi e Gabriele Muratori ed irroga la
sanzione di € 1.750,00 di ammenda a carico della società S.S. FOLGORE in relazione alle condotte ascritte ai propri tesserati, salvo quanto sopra indicato, nessuna sanzione aggiuntiva viene applicata rispetto a quella già comminata nell'ambito del procedimento disciplinare n. 1 del 2017, in relazione alle condotte ascritte al proprio tesserato, Simone Montanari.
La sanzione già comminata nell'ambito del procedimento disciplinare n. 1 del 2017 assorbe la sanzione applicabile in relazione alle condotte ascritte allo stesso tesserato Simone Montanari nel presente procedimento.
Accolto il deferimento, a titolo di responsabilità oggettiva, in relazione alla condotta ascritta al proprio tesserato Simone Montanari ed irroga la sanzione di € 250,00 di ammenda a carico della società S.S. PENNAROSSA.
Accoglie il deferimento, a titolo di responsabilità oggettiva, in relazione alla condotta ascritta al proprio tesserato Gemino Gozi, ed irroga la sanzione di € 250,00 di ammenda a carico della società S.P. TRE PENNE.
Accolto il deferimento, a titolo di responsabilità oggettiva, in relazione alle condotte ascritte ai propri tesserati, Davide Vagnetti, Dalibor Riccardi ed Armando Aruci ed irroga la sanzione di € 250,00 di ammenda a carico della società VIRTUS, in relazione alle sole condotte ascritte al proprio tesserato, Dalibor Riccardi. Salvo quanto sopra indicato, nessuna sanzione aggiuntiva viene applicata rispetto a quella già comminata nell'ambito del procedimento disciplinare n. 1 del 2017, in relazione alle condotte ascritte ai propri tesserati, Davide Vagnetti e Armando Aruci. La sanzione già comminata nell'ambito del procedimento per il deferimento, a titolo di responsabilità oggettiva, della società A.C. JUVENES - DOGANA in relazione alle condotte ascritte al proprio tesserato Alessandro Cuttone, con la precisazione che nessuna sanzione aggiuntiva viene applicata rispetto a quella già comminata nell'ambito del procedimento disciplinare n. 1 del 2017. La sanzione già comminata nell'ambito del procedimento disciplinare, assorbe la sanzione applicabile in relazione alle condotte ascritte al proprio tesserato, Alessandro Cuttone nel presente procedimento n. 4 del 2017.

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