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Calcio scommesse: mano morbida della Commissione Disciplinare

27 lug 2017
Casa del calcioFsgc: la Commissione Disciplinare usa la mano morbida. Le squalifiche partono domani
Fsgc: la Commissione Disciplinare usa la mano morbida. Le squalifiche partono domani - La Commissione Disciplinare della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio – ha accolto i deferimenti d...
Un anno di squalifica e 1.000,00 euro di ammenda a carico del giocatore della Virtus Mirko Bucci, per violazione dell'art. 5, comma 1 del Regolamento di Disciplina della FSGC. Sei mesi di squalifica e 400,00 euro di multa per Andrea Righi per la stessa motivazione. Mano più leggera nei confronti del capitano della Nazionale Matteo Vitaioli, per lui tre mesi di squalifica e 300 euro di ammenda. Stessa sorte di Vitaioli anche per Nicola Zafferani. E' evidente anche ad occhio nudo la disparità di trattamento usata per i deferiti. Proprio per far luce su questo la -Fsgc- spiega che le richieste sanzionatorie formulate nei confronti dei soggetti deferiti, in misura inferiore al minimo previsto dal Regolamento di Disciplina ( 6 mesi) trovano fondamento nell'art. 32. In sostanza, Vitaioli e Zafferani, si sono autoaccusati, confessando e presentandosi spontaneamente in Procura, senza che la stessa, svolgesse alcun tipo di indagine nei loro confronti; la collaborazione fattiva con la Procura Federale ed il pentimento da parte dei tesserati deferiti, porta al taglio del provvedimento nei loro confronti. Viene chiarito inoltre che queste tiepide squalifiche non potranno costituire un precedente se non per situazioni del tutto identiche a quelle di cui al presente procedimento disciplinare. Sanzionate per responsabilità oggettiva anche le società di appartenenza dei 4 tesserati. 300 euro per la Virtus che ha 2 giocatori squalificati; Bucci e Righi, 150 euro per la Juvenes/Dogana Zafferani, e stessa cifra per la Libertas caso anomalo e società quanto meno sfortunata: Matteo Vitaioli, infatti risulta tesserato con il club di Borgo Maggiore, ma l'attaccante che milita in Italia con il Tropical Coriano nel campionato di Promozione, non ha mai indossato la maglia granata nella scorsa stagione.

Di seguito la nota FSGC

La Commissione Disciplinare della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio – ha accolto i deferimenti della Procura Federale a carico di Mirko Bucci, Andrea Righi, Matteo Vitaioli, Nicola Zafferani e di quelli a titolo di responsabilità oggettiva delle società Virtus A.C. 1964, A.C. Libertas, A.C. Juvenes/Dogana irrogando le seguenti sanzioni:
 
un anno di squalifica ed € 1.000,00 di ammenda a carico del tesserato Mirko Bucci, per violazione dell'art. 5, comma 1 del Regolamento di Disciplina della FSGC;
sei mesi di squalifica ed € 400,00 di ammenda a carico del tesserato Andrea Righi per violazione dell'art. 5, comma 1 del Regolamento di Disciplina della FSGC;
tre mesi di squalifica ed € 300,00 di ammenda a carico del tesserato Matteo Vitaioli, per violazione dell'art. 5, comma 1 del Regolamento di Disciplina della FSGC; non accoglie il deferimento dello stesso tesserato per la omessa denuncia di cui all'art. 5, comma 2 del Regolamento di Disciplina;
tre mesi di squalifica ed € 300,00 di ammenda a carico del tesserato Nicola Zafferani, per violazione dell'art. 5, comma 1 del Regolamento di Disciplina della FSGC; non accoglie il deferimento dello stesso tesserato per la omessa denuncia di cui all'art. 5, comma 2 del Regolamento di Disciplina;
€ 300,00 di ammenda a carico della società Virtus A.C. 1964;
€ 150,00 di ammenda a carico della società A.C. Libertas;
€ 150,00 di ammenda a carico della società A.C. Juvenes/Dogana.
 
Le richieste sanzionatorie formulate nei confronti dei soggetti deferiti, in misura inferiore al minimo previsto dal Regolamento di Disciplina trovano fondamento nell'art. 32 del medesimo regolamento, precisate: l'eccezionalità e la novità del procedimento disciplinare; le dichiarazioni autoaccusatorie rese dai soggetti deferiti, che hanno spontaneamente ed utilmente confessato gli addebiti contestati loro, presentandosi spontaneamente in Procura – in due casi – senza che la stessa stesse svolgendo alcun tipo di indagine nei loro confronti; la collaborazione fattiva con la Procura Federale ed il pentimento da parte dei tesserati deferiti.

Tali richieste non potranno costituire un precedente se non per situazioni del tutto identiche a quelle di cui al presente procedimento

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