Logo San Marino RTV

Comunicazione dell'Autorità Garante per l'Informazione

8 mag 2024
Comunicazione dell'Autorità Garante per l'Informazione

Con la campagna campagna elettorale per le Elezioni Politiche Generali convocate per il prossimo 9 giugno, l’Autorità Garante per l’Informazione della Repubblica di San Marino rinnova a tutti gli operatori dell’Informazione l’appello all’osservanza pedissequa delle norme deontologiche che tracciano con rigore la rotta della professione giornalistica.

L’Autorità richiama, in particolare, al rispetto delle indicazioni contenute nel Codice Deontologico degli operatori dell’informazione (Decreto delegato 31 luglio 2017 n.90) che, all’articolo 12, sancisce:
- 1.⁠ ⁠I cittadini hanno il diritto di ricevere un'informazione corretta, sempre distinta dal messaggio pubblicitario e non lesiva degli interessi dei singoli.
- 2.⁠ ⁠I messaggi pubblicitari devono essere sempre e comunque distinguibili dai testi giornalistici attraverso chiare indicazioni.
- 3.⁠ ⁠L’Operatore dell’Informazione deve sempre rendere riconoscibile l'informazione pubblicitaria, non accettare remunerazioni o sponsorizzazioni che, sotto alcuna forma, possano condizionare la scelta e il contenuto degli articoli e deve comunque porre il pubblico in grado di riconoscere il lavoro giornalistico dal messaggio promozionale.

Il primo dovere degli operatori dell’informazione, tanto quella tradizionale quanto quella online, infatti, è di rendere sempre riconoscibile il tipo di messaggio, separando chiaramente notizia e pubblicità, rendendo il lettore o spettatore sempre in grado di distinguerle.

Si tratta di uno dei capisaldi della professione giornalistica e, in generale, dell’informazione: assicurare ai cittadini il diritto di ricevere un’informazione corretta, sempre distinta dal messaggio pubblicitario attraverso chiare indicazioni.

All’articolo successivo, in merito ai principi della incompatibilità, il Codice Deontologico afferma inoltre: L’Operatore dell’Informazione non assume incarichi e responsabilità in contrasto con l'esercizio autonomo della professione, né si presta ad iniziative pubblicitarie incompatibili con la tutela dell'autonomia professionale.

c.s. Autorità Garante per l'Informazione





Riproduzione riservata ©