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Scuola, obbligo vaccinale, quarantena e green pass: le nuove regole in Italia punto per punto

8 gen 2022
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Cosa devo fare se ho un contatto stretto con un positivo? Se ho già fatto la terza dose di vaccino anti Covid ma contraggo il virus? E se sono asintomatico? A scuola quali sono le nuove regole per la quarantena e in quali casi si attiva la Dad? I contagi in Italia continuano a crescere e sono tante le domande che si affollano in questi primi giorni del 2022. Ecco, dunque, un vademecum per orientarsi tra quarantena, auto-isolamento e tamponi alla luce del nuovo decreto approvato dal Consiglio dei Ministri con cui vengono introdotte ulteriori misure anti Covid-19, in vista del picco previsto per fine gennaio.

SCUOLA

Per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, già in presenza di un caso di positività, è prevista la sospensione delle attività per una durata di dieci giorni. Gli insegnanti dovranno indossare le mascherine Ffp2, così come nelle classi delle primarie e secondarie dove ci sono alunni che non hanno la mascherina perché esentati per specifici motivi. Alla scuola primaria, con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing: l'attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività, test che sarà ripetuto dopo cinque giorni. In presenza di due o più positivi è prevista invece, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la didattica a distanza (Dad) per la durata di dieci giorni. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado fino a un caso di positività nella classe è prevista l'auto sorveglianza, con utilizzo di mascherine FFP2 e didattica in presenza; con due casi coloro che sono vaccinati con il booster, hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o sono guariti da meno di 4 mesi restano in classe con l’auto sorveglianza e l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2, i non vaccinati e i vaccinati o guariti da più di 120 giorni vanno invece in dad per dieci giorni. Dai 3 casi di positività la didattica a distanza scatterà per tutti.

OBBLIGO VACCINALE

L’obbligo vaccinale anti Covid, che entra in vigore dal 15 febbraio 2022 e sarà valido fino al 15 giugno, si applica a tutti i residenti in Italia, anche cittadini europei e stranieri, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età. Per tutti coloro (lavoratori e non) che non saranno in regola con l’obbligo vaccinale, a partire dal 1° febbraio 2022 è prevista una sanzione di 100 euro una tantum. La sanzione sarà irrogata dall’Agenzia delle entrate, attraverso l’incrocio dei dati della popolazione residente con quelli risultanti nelle anagrafi vaccinali regionali o provinciali. L’obbligo del super green pass per tutti i lavoratori (pubblici e privati) e i liberi professionisti di almeno 50 anni scatta dal 15 febbraio 2022. Da quella data, gli stessi saranno tenuti a possedere ed esibire il Green Pass rafforzato per accedere al luogo di lavoro, pertanto chi oggi non è ancora vaccinato dovrà effettuare la prima dose del vaccino entro il 31 gennaio per ottenere un Green Pass rafforzato valido a partire dal 15 febbraio. Per i lavoratori pubblici e privati e i liberi professionisti non vaccinati è prevista una sanzione da 600 a 1.500 euro nel caso di accesso ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo.  L’obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita. Anche l’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, determina il differimento della vaccinazione.

QUARANTENA

Contatto stretto con un positivo

Gli asintomatici che abbiano ricevuto la terza dose (o booster) oppure la seconda dose da meno di 4 mesi o in alternativa siano guariti dal Covid da meno di 120 giorni non sono tenuti alla quarantena precauzionale in caso di contatto stretto con un positivo. Avranno però l'obbligo di indossare la mascherina Ffp2 fino al decimo giorno successivo dall'ultima data del contatto stretto. Si precisa che questi soggetti devono effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se i sintomi persistono, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto.

Positivo asintomatico

Per i positivi asintomatici che hanno già ricevuto la dose booster (o completato il ciclo vaccinale da meno di 4 mesi, cioè 120 giorni), la durata dell'auto-isolamento è di 7 giorni. Dopo questo periodo è necessario sottoporsi a un test antigenico o molecolare, l'esito negativo servirà a sbloccare il Green pass. Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche.

Positivo sintomatico

Per i positivi sintomatici che hanno ricevuto la dose booster o completato il ciclo vaccinale da meno di 4 mesi, cioè 120 giorni, l'isolamento dura invece 10 giorni. Anche in questo caso è necessario un test antigenico o molecolare negativo per uscire dall’isolamento.




GREEN PASS BASE O RAFFORZATO: COSA CAMBIA

Tutto dipende dalla modalità con cui si ottiene la certificazione verde: quello che si riceve anche con l’esito negativo di un tampone (molecolare o antigenico rapido) è il green pass base, mentre quello che si ottiene dopo essersi vaccinati a ciclo completo (due dosi) o dopo aver fatto la terza dose o dopo essere guariti è il green pass rafforzato.

Dove serve il green pass base

Dal 20 gennaio e fino al 15 giugno servirà il green pass base (quello che si ottiene anche con l’esito negativo di un tampone) a tutti i clienti dei servizi alla persona come parrucchieri, barbieri, estetisti. Dal 1° febbraio al 15 giugno saranno tenuti a esibire all’ingresso il green pass base i clienti – oltre che i lavoratori – di: servizi bancari e finanziari; negozi e centri commerciali; uffici pubblici, Comuni, Province, Regioni; servizi pubblici (come Poste, Inps e Inail). Chi non ha il green pass potrà accedere solo alle attività essenziali quali farmacie e negozi di alimentari (perciò anche supermercati).

Dove serve il super green pass

Dal 10 gennaio al 31 marzo serve invece il super green pass per salire sui mezzi di trasporto – inclusi quelli locali e regionali – e frequentare: spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati); eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto; alberghi e strutture ricettive; feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; sagre e fiere; centri congressi; ristoranti e bar al chiuso e all’aperto; impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici; piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto; centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto.

A partire dal 1° febbraio 2022 il green pass rafforzato avrà una durata pari a sei mesi (e non più nove, come previsto precedentemente).

Benedetta de Mattei






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