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Presunta truffa alle assicurazioni: disposta la riconvocazione – eventualmente coatta – di una teste oggi assente

Mattinata di udienze in Tribunale. Fra i processi al vaglio del Giudice Sadarelli quello che vede imputati il giornalista David Oddone e l'Avvocato Alessandro Pecci; un caso legato ad alcuni sinistri stradali

22 gen 2025
Tribunale di San Marino
Tribunale di San Marino

È la complessità, il tratto distintivo di questa vicenda. Chi finì alla sbarra era accusato di aver simulato incidenti stradali, per poi incassare i relativi indennizzi. Nel lontano 2016 la conferma di alcune condanne in appello; esito giudiziale ritenuto ingiusto da David Oddone ed Alessandro Pecci. Fecero ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che diede loro ragione, stabilendo che il processo non fosse stato equo. Quindi la richiesta di revisione, ed il successivo ritorno in primo grado. Pareva di essere prossimi all'epilogo, questa mattina; essendo peraltro “saltata” la testimonianza prevista: quella di una coimputata nel processo “originario”. Ha fatto sapere di essere impossibilitata a partecipare, rimarcando peraltro di volersi avvalere della facoltà di non rispondere. A “geometria variabile” i feedback. Il legale di una delle compagnie assicuratrici ha richiesto si disponesse eventualmente anche l'accompagnamento coatto.

Ad avviso della Procura del Fisco vi sarebbero stati gli estremi per concludere. Ma prima una serie di considerazioni. Ritenuti infatti già decorsi i termini di prescrizione del I capo d'imputazione – oggetto, è stato osservato, della testimonianza -; e prossimi alla scadenza quelli del II, relativo ad un altro incidente. Richiamate al contempo le indicazioni della CEDU; anche con l'auspicio che il primo grado si concluda in tempi utili. Stigmatizzata soprattutto la condotta della testimone, ritenuta reticente. Sta compiendo un reato, è stato detto.

Di altro avviso la Difesa Pecci, che ritiene di fatto una scelta necessitata quella della teste, per evitare potenziali querele da una parte o dall'altra; essendo chiamata a deporre su quanto fatto in prima persona. I legali di Oddone dal canto loro hanno rimarcato come secondo la CEDU sia l'aula di tribunale, il luogo dove avvalersi, nel caso, della facoltà di non rispondere. A tirare le fila il Commissario della Legge Saldarelli, che ha rimarcato come la comunicazione dell'assenza fosse priva di giustificazioni documentate. Alla luce della sentenza della Corte di Strasburgo – e di quanto disposto dal Giudice che accolse la richiesta di revisione - ha fissato allora per il 2 aprile la deposizione della testimone, con l'assistenza di un difensore; disponendo in caso contrario l'accompagnamento coattivo.





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