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La Corte per il trust sammarinese supera a pieni voti l'esame della Corte europea dei diritti dell'uomo

14 mag 2019
La Corte per il trust sammarinese supera a pieni voti l'esame della Corte europea dei diritti dell'uomo

La procedura vigente presso la Corte sammarinese per il trust e i rapporti fiduciari è stata recentemente oggetto di esame da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo, in seguito al ricorso presentato da Enrico Maria Pasquini, il quale lamentava ripetute violazioni dell'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. La Corte europea, composta tra gli altri dal Giudice per la Repubblica di San Marino, Gilberto Felici, ha sentenziato non sussistere alcuna violazione dell'art. 6 della Convenzione. Il Pasquini lamentava, tra le altre cose, la violazione del diritto a un equo processo da parte dell'art. 11 Decreto Delegato 128/2013 (“Procedimento innanzi la Corte per il trust e i rapporti fiduciari”), il quale prevede che la parte soccombente, interessata ad appellare la sentenza di primo grado, deve prima chiedere autorizzazione ad appellare al Presidente della Corte sammarinese; in caso di suo diniego l'istanza può essere reiterata innanzi al Giudice delle Appellazioni del Tribunale Unico. La Corte europea afferma che il diritto ad accedere ai tribunali non è assoluto, ma può essere soggetto ad alcune limitazioni che non è detto siano, a priori, contrastanti con l'art. 6 della Convenzione europea. La medesima Corte si spinge oltre esprimendo soddisfazione circa lo scopo perseguito dalla procedura sammarinese, ovvero l'efficace e rapida amministrazione della giustizia. La Corte europea inoltre, rispondendo al ricorrente il quale contestava che il Presidente della Corte per il trust possa affidare un procedimento ad un collegio composto di soli due Giudici, afferma che la legge sammarinese non proibisce espressamente la formazione di un collegio giudicante composto di soli due elementi. L’espressione normativa, su cui si basa la contestazione di parte ricorrente, per cui il Presidente “indica i componenti e il presidente dello stesso” collegio, va interpretata correttamente nel senso per cui il Presidente della Corte, dopo aver scelto i membri del collegio, elegge tra questi colui che andrà a presiedere il collegio medesimo. Il Presidente inoltre non è obbligato a motivare la scelta compiuta in ordine all’assegnazione del procedimento ad un Giudice piuttosto che ad un altro. Il Pasquini lamentava ancora che i costi necessari per accedere alla Corte per il trust non fossero determinati per legge, ma la Corte europea rileva che i criteri utili per il calcolo dei costi sono stabiliti dal Presidente della Corte per il trust nell'esercizio dei suoi poteri regolamentari, conformemente all'art. 2 e all'art. 4 del Decreto Delegato 128/2013, in forza del quale il Presidente è altresì legittimato a chiedere anticipatamente il pagamento delle spese. Il procedimento presso la Corte europea è stato un'occasione utile per verificare la rispondenza dei principi di rito, vigenti innanzi la Corte per il trust, ai diritti umani, come sanciti dalla Convenzione europea. La Corte sammarinese e la sua procedura confermano, a livello europeo, un'immagine di efficienza nell'amministrazione della giustizia di cui la Repubblica di San Marino deve andare fiera. La Corte sammarinese, composta da elementi internazionali di raro pregio, sarà, se opportunamente sostenuta, un valido strumento sul quale San Marino potrà fondare e sviluppare il proprio appeal nel contesto internazionale.


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