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San Marino: le nuove disposizioni per i rientri in territorio

12 ago 2020

A poche ore dalla notizia dell'ordinanza della Regione Emilia-Romagna, che verrà siglata oggi, e come preannunciato dal Segretario di Stato per la Sanità Roberto Ciavatta, escono a San Marino le nuove disposizioni in materia di ingresso in territorio relative alle misure sanitarie legate al Covid-19.

"I cittadini sammarinesi, i residenti o i soggiornanti - riporta il Decreto Legge n.134 - che rientrano da Paesi diversi da: a) Stati membri dell’Unione Europea; b) Stati parte dell’Accordo Schengen; c) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; d) Andorra, Principato di Monaco e Stato della Città del Vaticano; hanno l’obbligo di comunicare preventivamente il proprio rientro al Dipartimento Affari Esteri o, nel caso di rientro per motivi d’urgenza, alla Centrale Operativa Interforze e in conseguenza di ciò sono sottoposti a test sierologico e, in caso di esito positivo a IgG o IgM, a tampone molecolare. In attesa dell’esito dei test è fatto obbligo al rientrante di mettersi in autoisolamento. Nel caso in cui il tampone molecolare dia esito positivo, tali concittadini o residenti sono avviati all’isolamento domiciliare. In caso di esito negativo, non incorrono in alcuna restrizione".

Il Congresso di Stato, con apposita delibera, ha inoltre facoltà di aggiornare l’elenco dei paesi. Tali disposizioni non si applicano qualora i soggetti che fanno ingresso in territorio abbiano espletato un periodo di isolamento all’ingresso di uno dei territori dell’Unione Europea secondo criteri conformi ai protocolli sanitari in vigore nella Repubblica di San Marino.

La mancata segnalazione della propria provenienza, nonché il non rispetto delle prescrizioni relative a sorveglianza sanitaria e/o isolamento fiduciario, sono punite con la sanzione pecuniaria amministrativa pari a 1.000 euro.

Il nuovo Decreto Legge detta anche disposizioni per l'assistenza continua ad anziani e a persone disabili non autosufficienti. Fino al 31 dicembre 2020, "il rapporto di lavoro con lavoratore migrante o straniero, autorizzato per assistenza continua ad anziani e a persone disabili non autosufficienti in regime di coabitazione è sottoposto, oltre agli obblighi di cui al Decreto Delegato 24 febbraio 2016 n. 21, alle seguenti disposizioni temporanee: nell’interesse della salute della persona non autosufficiente l’assunzione di questa tipologia di lavoratori è ammesso unicamente attraverso apposita domanda di assunzione allo sportello assistenza di cui all’articolo 3 del Decreto – Delegato n. 21/2016. 3. Lo sportello assistenza verifica la presenza, presso il registro assistenza e lista disponibilità.  Qualora nel registro e nella lista non risultino nominativi disponibili all’avvio al lavoro, il datore di lavoro ha la facoltà di proporre allo sportello assistenza un nominativo di fiducia. Lo sportello assistenza contatta tale nominativo, verifica la sua disponibilità e gli indica quale documentazione ed esami sono previsti precedentemente all’avvio della sua prestazione di servizio.

Il lavoratore, prima dell’inizio della prestazione di servizio, deve risultare negativo al COVID-19 in seguito a tampone molecolare. L’esito negativo del tampone molecolare è requisito indispensabile per l’avvio al lavoro.

Il lavoratore ha quindi l’obbligo di comunicare con preavviso di almeno 15 giorni, salvo casi di forza maggiore appositamente documentata, la cessazione del suo incarico al datore di lavoro, il quale a sua volta ha l’obbligo di comunicarlo prontamente allo sportello assistenza.

Qualora chi svolga attività di assistenza continua sia assunto in seguito a richiesta nominativa, precedentemente all’inizio della prestazione di servizio viene sottoposto isolamento domiciliare obbligatorio di 14 giorni, a test sierologico e ad eventuale tampone molecolare. Ricadono sul datore di lavoro le spese connesse alle prescrizioni sanitarie e a quelle eventuali di isolamento del lavoratore. In caso di mancato rispetto delle disposizioni in vigore il lavoratore e il datore di lavoro sono puniti con sanzione pecuniaria amministrativa pari a 1.000 euro.


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