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La risposta del Servizio Sociale Adulti in Esecuzione Penale

3 dic 2015
Dott.ssa Maria Rita Morganti
Dott.ssa Maria Rita Morganti
Dopo tutti i commenti riportati dai social network sul Giornale SM, come responsabile del Servizio Sociale Adulti in Esecuzione Penale, a tutela del servizio stesso e delle persone con le quali il servizio si rapporta, riporto qui di seguito quanto è previsto e attuato in base alle “Norme di attuazione del codice penale e di riforma della procedura penale“

Le misure alternative al carcere.
La legge 2 febbraio 1994 ha introdotto nel codice penale gli articoli 106 bis e 106 ter istitutivi delle così dette “misure alternative alla detenzione carceraria” .
Nella Repubblica di San Marino l’applicazione di questi istituti introdotti dalla Legge n. 9 /94 hanno dato fino ad oggi , dimostrazione concreta di validità ed efficacia, soprattutto se applicati nei confronti di cittadini sammarinesi residenti e non , dal momento che la struttura carceraria non è in grado di accogliere e sostenere al suo interno tutte le organizzazioni comprensive degli standar europei previsti.
L’art. 106 bis regolamenta l’istituto dell’affidamento in prova ai servizi sociali, nel caso in cui si ritenga che la misura contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. Il condannato alla pena di prigionia non superiore ai tre anni può essere affidato in prova al servizio sociale per un periodo uguale alla pena da scontare.

Disciplina delle misure alternative alla detenzione ( sub articoli 64, 103, 104, 105, 106, 106 bis, 106 ter Codice Penale)
“ Quando un condannato sia ammesso all’esperimento probatorio, alla liberazione condizionale, all’affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare, il giudice dell’Esecuzione nomina l’Educatore Giudiziario che deve assisterlo, scegliendolo fra educatori, assistenti sociali o cittadini particolarmente qualificati.
Spetta all’educatore giudiziario di svolgere un’azione risocializzante sulla persona del condannato, che deve assistere e consigliare da amico, nonché un’azione correlativa sull’ambiente familiare e sociale in cui il condannato vive, affinché lo accolga e collabori nell’opera di sostegno e di controllo. Ove il caso lo richieda l’educatore predispone un programma di trattamento e lo sottopone all’approvazione del Consiglio di Aiuto sociale.

Capitolo XXIV della procedura Penale

Art. 205
Il Consiglio di aiuto sociale è presieduto dal Giudice dell’esecuzione. Ne fanno parte di diritto


1. il Direttore dell’UOC di salute Mentale,
2. il direttore dell’ufficio di assistenza e previdenza ISS
3. Il preside del liceo e/o scuola media o direttore didattico
4. Il dirigente Ufficio del lavoro
5. Un rappresentante nominato dai Capitani Reggenti pro tempore
6. L’educatore giudiziario.

Art. 205 bis
Oltre le funzioni attribuitegli in materia di esperimento probatorio, il consiglio di aiuto sociale svolge le seguenti funzioni:
1. Organizza attività scolastiche, d’istruzione professionale, lavorative, culturali, ricreative all’interna della casa di prevenzione e di pena della Repubblica,
2. Procura alle persone dimesse dalla casa di prevenzione e di pena o da altro istituto di stato estero, ai condannati ammessi ad esperimento probatorio, un’attività lavorativa o scolastica idonea al loro reinserimento sociale,
3. Segnala agli uffici pubblici ed alle associazioni private che operano nel settore le necessità economiche delle persone dimesse dal carcere
4. Cura il mantenimento delle relazioni fra detenuti e le loro famiglie ed altresì che siano fatte frequenti visite al fine di favorire il reinserimento nella vita sociale
5. Esprime parere al giudice dell’esecuzione per l’ammissione alla semilibertà prevista dall’art. 106 c.p.
6. Esprime al Consiglio Grande e Generale parere sulle richieste di grazia.

Nel rispetto di quanto sopra riportato, la domanda posta dal sito www.giornale.sm non ha bisogno di ulteriori risposte, in quanto si commenta da sola. Nell’esecuzione del programma di lavoro socialmente utile , a sconto di pena , quando questo copre un orario di 36/42 ore settimanali, su parere favorevole del Consiglio di aiuto sociale e del Giudice dell’Esecuzione Penale viene concesso un rimborso spese attraverso il contratto terapeutico-riabilitativo.

Tutte le persone affidate in prova al servizio sociale vengono assegnate ai lavori socialmente utile, (modalità questa che differisce dagli elenchi dei lavori socialmente utili presso l’ufficio del lavoro,) sulla base della disponibilità di enti pubblici e privati della rete territoriale.

Le Istituzioni Pubbliche, nulla hanno a che fare con le procedure descritte, inoltre voglio sottolineare, la totale assenza, nell'informazione, di un codice deontologico che delinei una linea di condotta in grado di rispettare il principio di non discriminazione, la dignità personale ed il diritto alla riservatezza delle persone, ( fatta salva l'esistenza di un rilevante interesse pubblico).
Constato con grande amarezza che troppo spesso gli operatori dell'informazione , usano il diritto di cronaca senza nessun limite, andando oltre l'essenzialità dell'informazione , riportando , a seconda dei casi, nome e cognome e vicende personali o familiari.
Voglio ricordare che la Convenzione europea dei diritti dell'uomo ha come obiettivo , il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed in particolare il diritto alla privacy.
Questo concetto è stato riportato nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, all'art.8 si legge: - ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano.-

Comunicato stampa
Responsabile SSAEP
Dott.ssa Maria Rita Morganti

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